Con la delibera n. 466 del 28 marzo 2022 la Regione Emilia-Romagna ha disposto il finanziamento parziale dell’indennità di tirocinio a favore delle imprese che attivano percorsi formativi con giovani che aderiscono al Programma Garanzia Giovani. Al momento, infatti, l’indennità di tirocinio è finanziata, a valere sul Piano Regionale, solamente per i giovani in condizioni di disabilità o svantaggio. Tirocini Garanzia Giovani
Garanzia Giovani è il Piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Esso prevede, nei Paesi con un tasso di disoccupazione superiore al 25%, appositi stanziamenti per la realizzazione di misure di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei Neet – Not in Education, Employment or Training – giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo. Garanzia Giovani è attuata in Italia attraverso il Programma operativo nazionale (PON) Iniziativa Occupazione Giovani, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Sulla base delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 17/2005 e modificata dalla legge regionale n. 1/2019, ciascuna impresa che intende attivare un tirocinio è tenuta a corrispondere al tirocinante una “indennità di partecipazione” di minimo 450 euro mensili.
Con la DGR 466 del 28/03/2022 la Regione, sulla base delle indennità effettivamente erogate dal Soggetto Ospitante, cioè dall’azienda, riconosce un contributo con risorse pubbliche:
- in una misura corrispondente a €300 per ciascuna mensilità di indennità di tirocinio, qualora l’indennità spettante e corrisposta dal soggetto ospitante sia maggiore o uguale a €300, in base alle effettive giornate di presenza;
- In misura pari all’indennità erogata dal soggetto ospitante e calcolata sulla base delle giornate di effettiva presenza in azienda del tirocinante, se inferiore a €300.
Le disposizioni della delibera si applicano ai tirocini avviati dalla data del 1° aprile 2022 anche nei casi in cui il patto di servizio personalizzato risulti sottoscritto dal giovane in data antecedente.
Questo tipo di tirocini può essere attivato unicamente dai soggetti promotori accreditati per Garanzia Giovani e tale è la Fondazione Studi per i Consulenti del Lavoro di cui noi siamo delegati.
Procedura di rimborso
La pratica di rimborso inizia al termine del tirocinio. Il rimborso dell’indennità è riconosciuto al soggetto ospitante in relazione alle mensilità svolte, sulla base del “periodo mensile” a parziale o totale copertura di quanto erogato dal soggetto ospitante, fino ad un importo massimo di €. 300 mensili.
Per i tirocini conclusi spetta ai soggetti promotori presentare le domande di rimborso, allegando la seguente documentazione fornita dall’azienda:
- le schede individuali di presenza debitamente firmate dal tirocinante e dal tutor;
- copia delle attestazioni di pagamento delle indennità erogate dal soggetto ospitante al tirocinante.
La Regione verificherà la correttezza e la completezza delle informazioni trasmesse e la regolarità della documentazione presentata. Resta a carico dell’azienda la responsabilità della documentazione presentata ai fini del rimborso dell’indennità.
Quando la Regione validerà la documentazione presentata, erogherà l’importo rimborsabile al soggetto promotore che provvederà a liquidare l’azienda.