Scadenza regime transitorio per i contratti a termine

12/03/2021
Scadenza regime transitorio per i contratti a termine

Fino al 31 marzo i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, in assenza di una delle causali previste dal decreto Dignità; stessa scadenza per altre importanti deroghe alla disciplina ordinaria.

In cosa consiste l’agevolazione in scadenza

  • In caso di proroga: mancato computo nel massimale, previsto dalla normativa di riferimento, delle 4 proroghe a disposizione del datore di lavoro;
  • In caso di rinnovo: sospensione del cd. «Stop & go» tra due contratti a termine, cioè di quel periodo di vacanza obbligatoriamente previsto tra due contratti di lavoro a tempo determinato;
  • possibilità di rinnovare e prorogare i contratti a tempo determinato, senza l’obbligo di indicare una causale.

A cosa si riferisce la scadenza del 31 marzo

Esclusivamente alla formalizzazione del contratto di lavoro a termine o dell’accordo di proroga, per cui la durata del rapporto stesso potrà ben protrarsi oltre tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi calcolato cumulando tutti i contratti a termine intervenuti tra le parti. Infatti, nella norma emergenziale sono previsti 2 limiti di durata:

  • il contratto a termine agevolato (rinnovo o proroga) non potrà superare i 12 mesi;
  • la durata massima complessiva, tra tutti i rapporti di lavoro a termine intercorsi con il lavoratore, non potrà essere superiore ai 24 mesi.

Cosa cambia dal 1° aprile

La semplificazione ha sicuramente aiutato le aziende nella decisione di procrastinare il termine inizialmente previsto per la durata dei contratti a tempo determinato, limitando l’uscita dei lavoratori dal mercato del lavoro, in un periodo sicuramente difficile per la ricollocazione, senza gravare in modo determinante sulle economie aziendali quando sia stato possibile inserire detti lavoratori, per i periodi di non lavoro, nelle liste dei beneficiari degli ammortizzatori sociali Covid.

Dunque dal 1° aprile, in mancanza di ulteriore proroga legislativa, le aziende dovranno decidere se trasformare i contratti a termine in scadenza oppure rischiare una causale che, così come è stata impostata dal legislatore, è sicuramente soggetta al vaglio critico degli organi di vigilanza e/o del giudice, in caso di ricorso da parte del lavoratore.

Come ovvio, la problematica si ripercuoterà negativamente anche sul lavoratore, qualora privato della continuità occupazionale.

Altre agevolazioni emergenziali

Rimarranno invece vigenti altre due agevolazioni per i rapporti a termine durante l’emergenza pandemica, ossia:

  • sospensione del divieto di rinnovo e proroga di un rapporto a termine (diretto ed in somministrazione) durante la fruizione di un ammortizzatore Covid;
  • mancato computo, fino al 31 dicembre 2021, dei periodi di somministrazione a termine nel massimale di durata dei contratti a tempo determinato, qualora il lavoratore abbia un contratto a tempo indeterminato con l’Agenzia di Somministrazione.
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