Emergenza Coronavirus – Risposte INPS a quesiti frequenti

23/04/2020

L’INPS ha fornito risposte  al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito all’applicazione delle misure emergenziali introdotte dal D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), in particolare:

  • Calcolo delle settimane nel caso di CIGO e FIS

Le modalità di calcolo delle settimane afferenti all’unità produttiva interessata dalla cassa integrazione richiesta resta quello, a suo tempo indicato  nella circolare INPS n. 58/2009, delle giornate effettivamente fruite indipendentemente dal numero dei lavoratori interessati.
Pertanto, i limiti massimi di settimane di cui alla normativa in esame possono essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.
Le aziende nel caso di settimane usufruite parzialmente, comunicheranno all’ INPS, inviando questo file, il numero di settimane effettivamente usufruite (somma di singoli giorni diviso 5/6 a seconda dell’orario contrattuale) affinché l’Istituto ne tenga conto ai fini del computo delle  settimane ancora residue da godere richiedendo una nuova domanda.

  • Lavoratori assunti dal 23 febbraio al 17 marzo 2020 per i quali richiedere l’ammortizzatore

Per i lavoratori interessati a CIGO/FIS  deve essere presentata una domanda integrativa a quella già inoltrata indicando solo tali lavoratori aggiuntivi.
In alternativa, l’azienda può annullare la prima domanda, o chiedere alla sede di annullarla, e ripresentarne una per il totale dei lavoratori. Si ricorda che per le domande nell’elenco lavoratori interessati in formato file CSV devono essere inseriti tutti gli addetti alla UP, indicando con “S” solo i beneficiari.

  • Quarantena e malattia

L’INPS è in attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri competenti, per cui non può dare indicazioni in merito al comportamento da tenere rispetto alla previsione dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020 che prevede che la quarantena sia trattata come malattia e che gli oneri a carico dei datori di lavoro siano posti a carico dello Stato.

  • Ammortizzatori sociali con pagamento diretto a carico INPS

Per quanto concerne gli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto l’Istituto ribadisce che le aziende dovranno provvedere a comunicare i dati retributivi dei lavoratori esclusivamente tramite il “modello SR41” e non anche tramite flusso Uniemens.
Ove i periodi di integrazione salariale interessino una frazione di mese:
– le settimane interamente oggetto di integrazione salariale nel flusso non dovranno essere valorizzate;
– le settimane in cui è presente almeno un giorno lavorato e l’integrazione salariale a pagamento diretto (ovvero una diversa assenza che dà titolo alla copertura figurativa e integrazione salariale a pagamento diretto) dovranno essere valorizzate rispettivamente con “X” nel primo caso e con “2” o “1” nel secondo in base alla presenza o meno di imponibile afferente la settimana.
E’ stato precisato, inoltre, che:
– nel caso di prestazione richiesta a pagamento diretto, in presenza di cassa integrazione ordinaria o FIS a zero ore per tutti i lavoratori in forza, al fine di evitare scoperture contributive, l’azienda è tenuta a comunicare la sospensione dell’attività lavorativa con dipendenti e la successiva ripresa di attività;
– in presenza di obbligo del versamento delle quote al Fondo di Tesoreria, anche in presenza di cassa integrazione a zero ore, è comunque previsto l’invio del flusso UNIEMENS con le indicazioni relative a detta ultima contribuzione.
– nel caso del FSBA  rimangono ferme le istruzioni di cui alla circolare 53/2019.

  • Sospensione dei contributi

In merito alla sospensione dei contributi, l’INPS chiarisce che l’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i singoli lavoratori, al netto di agevolazioni e sgravi.

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