RIFORMA DELLO SPORT- Cosa cambia dal 01/01/2023 per il settore dilettantistico; parte 1

09/12/2022
RIFORMA DELLO SPORT

Salvo ulteriori proroghe, dal 01/01/2023 entreranno pienamente in vigore tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernenti il riordino e la riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici ma, soprattutto, in tema di lavoro sportivo.

L’intento del progetto di riforma – specie in tema di lavoro – è quello di ampliare le tutele per i lavoratori del settore dilettantistico, la cui disciplina, oggi, è ancorata – nella stragrande maggioranza dei casi – alle scarne disposizioni in materia di trattamento fiscale delle somme/rimborsi erogati da Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni Sportive Dilettantistiche. Si tenta, allora, di contemperare gli interessi in gioco: la necessità di aumentare le tutele per i lavoratori sportivi dilettantistici e, al tempo stesso, di non appesantire di ulteriori oneri di gestione i rendiconti, specie nelle realtà di piccole o micro dimensioni.

Gli enti sportivi potranno costituirsi in una delle seguenti forme giuridiche (DL 05/10/2022, N. 163):

  • associazioni sportive prive di personalità giuridica ai sensi degli artt. 36 e ss., Codice Civile;
  • associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato;
  • società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, Codice Civile;
  • enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all’art. 10 della novella legislativa.

Gli enti sportivi dilettantistici devono affiliarsi annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva la retribuzione media mensile stimata;

Chi è il “lavoratore sportivo”?

L’art. 25 stabilisce che assume la qualifica di “lavoratore sportivo” l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico o sportivo, il preparatore atletico ed il direttore di gara che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.

Rientra, altresì, in tale definizione ogni tesserato, ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto legislativo, che svolge, verso un corrispettivo, mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti valutate come necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.

Restano escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale, appositamente disciplinate dall’art. 37.

A seconda delle caratteristiche con cui si sviluppa il rapporto di lavoro, l’attività prestata potrà essere ricondotta al lavoro subordinato, al lavoro autonomo ovvero ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, Cod. Proc. Civile.

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