Pubblicata in G.U. la Legge 28/03/2019, n. 26 di conversione del Decreto Legge su Reddito di cittadinanza e pensioni quota 100 .
Tra le principali novità rispetto al testo originario segnaliamo le seguenti:
- È stato eliminato il limite anagrafico di 45 anni per i riscatti della laurea da parte dei lavoratori in attività dal 1° gennaio 1996.
- Ai fini del RDC il reddito di 6.000 euro viene elevato di 7.500 euro per ogni componente il nucleo familiare con disabilità o non autosufficiente.
- La PDC può essere erogata anche se il componente con 67 anni di età convive con una o più persone che non hanno questo requisito ma sono in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
- I richiedenti RDC extra UE dovranno certificare reddito e composizione del nucleo familiare tramite documentazione del Paese di origine, con traduzione in italiano e validazione del consolato.
- Ai fini del RDC i genitori con minori dovranno esibire l’Isee dell’altro genitore anche se non sposato o non convivente
- Per le separazioni ed i divorzi avvenuti dopo il 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da un verbale dei vigili.
- L’erogazione del RDC e della PDC viene sospesa a coloro che vengono sottoposti ad una misura cautelare o condannati anche con sentenza non definitiva.
- Chi ha presentato la domanda per il RDC in base ai requisiti previsti dal DL 4/2019 (adesso modificati dalla Legge di conversione) potrà continuare a fruire dell’incentivo per 6 mesi, durante i quali dovrà aggiornare la propria documentazione.
- L’erogazione delle pensioni sarà sospesa se il titolare risulta latitante per gravi reati.