Lo ha previsto l’art. 63 del DL 17/03/2020, N. 18 “… ai titolari di redditi di lavoro dipendente… che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”.
Inoltre «I sostituti d’imposta …. riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno».
Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate si è espressa con una circolare e una successiva risoluzione, i cui contenuti possono essere così sintetizzati:
Calcolo dei giorni rilevanti ai fini dell’attribuzione del premio
In alternativa al rapporto ore lavorate/lavorabili, potrà essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo o individuale di lavoro.
Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.
Il calcolo con l’utilizzo del parametro dei giorni è più aderente al dettato normativo, per cui si ritiene che debba prevalere in caso di non coincidenza con il calcolo effettuato ad ore.
Numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro
Indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time oppure part time, l’importo del premio erogabile di 100 euro dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente ha prestato effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede nel mese di marzo 2020, in tutti i giorni previsti dal contratto (collettivo o individuale). Pertanto, anche per il lavoratore che abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.
Lavoratore part time con più contratti in essere: adempimenti
Il limite massimo del premio erogabile ad ogni singolo lavoratore per il mese di marzo 2020 è di 100 euro.
Qualora il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta, individuato dal lavoratore, al quale sarà tenuto a dichiarare i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.
Assenze per ferie, malattia, infortunio, aspettativa e cassa integrazione
La norma premiale è rivolta ai dipendenti che hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa in sicurezza nel rispetto delle norme sanitarie e comportamentali presso la propria sede di lavoro.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 18/E, il premio NON spetta per le assenze per ferie, malattia, permessi retribuiti e non retribuiti, congedi, ecc. o per qualsiasi altro motivo per cui il lavoratore è stato assente e non ha svolto la propria attività lavorativa.
Inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020
Per il calcolo del premio vale la regola generale e quindi rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili, come previsto contrattualmente ed il premio spetterà in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro.
Lavoratori che sono in servizio esterno presso clienti o in missione o presso altre sedi dell’impresa o del gruppo
Il premio va riconosciuto, con le stesse modalità sopra esposte, anche ai lavoratori in trasferta presso clienti, in missione oppure presso sedi secondarie.
Sono invece esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (smart working).
Giorni lavorati in modalità smart working
Non rientrano nel calcolo per il premio.
Nel caso in cui il dipendente abbia alternato nella stessa giornata sia lavoro agile che prestazione lavorativa in azienda, si ritiene che la giornata debba rientrare nel computo.
Reddito di lavoro dipendente anno 2019 non superiore a 40.000 euro. Criteri di determinazione
Si tiene conto esclusivamente del reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF dell’anno 2019.
Non rileva il reddito assoggettato a tassazione sostitutiva (esempio premi di risultato con imposta al 10%) o a tassazione separata.
Automaticità dell’erogazione del premio
I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Attestazione del reddito 2019 per dipendenti assunti nel 2020
Ai fini dell’erogazione del premio, per attestare i redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno 2019, il dipendente dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi DPR 445/2000.
Utilizzo del credito d’imposta per recupero in compensazione del premio in F24
Il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente avviene tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel – Fisco on line) e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.
Codice da utilizzare in F24
“1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020“.