Molti lavoratori dipendenti saranno chiamati dai Comuni per svolgere le varie funzioni nei seggi elettorali, nel periodo compreso tra Sabato 11/06/2022 e Lunedì 13/06/2022. elezioni amministrative
È quindi utile ricordare quali siano i permessi a loro spettanti e come debbano essere retribuiti. La regolamentazione è contenuta nell’art. 11 della L. 21/03/1990, n. 53 e successive modificazioni, che riconosce ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere alle funzioni presso gli uffici elettorali, il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni di seggio.
Adempimenti del lavoratore
Per giustificare la propria assenza dal lavoro e godere del relativo trattamento retributivo, il lavoratore chiamato ad adempiere alle operazioni di seggio deve presentare al proprio datore una serie di documenti che possono essere così riassunti:
Prima delle operazioni elettorali | Dopo le operazioni elettorali |
La legge non regola adempimenti specifici, quindi occorre far riferimento alle disposizioni che disciplinano l’obbligo di correttezza nel rapporto di lavoro. Ne consegue che il lavoratore deve avvertire il datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi elettorali, in tempo utile (si ritiene al momento della nomina), affinché il datore di lavoro possa organizzare al meglio l’attività lavorativa in vista dell’assenza del lavoratore. Il dipendente deve anche presentare una copia della comunicazione di convocazione trasmessa dall’ufficio elettorale del Comune ovvero di nomina a rappresentante di lista o di gruppo politico. | Attestato dei giorni trascorsi presso il seggio con firma del Presidente del seggio stesso e timbro della sezione elettorale (*). |
(*) Per il Presidente di seggio, l’attestazione deve essere sottoscritta dal Vicepresidente dello stesso seggio.
Trattamento spettante al lavoratore
- per i giorni lavorativi trascorsi al seggio, la normale retribuzione come se fosse stato normalmente in servizio;
- per i giorni festivi e non lavorativi, trascorsi al seggio, una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva (1/26° o altro divisore previsto dal CCNL) a quella normale, oppure, in alternativa, la fruizione di riposo compensativo;
- nel caso in cui le operazioni di seggio dovessero concludersi dopo la mezzanotte, anche solo per alcune ore (ad esempio fino alle 3:00 dopo la mezzanotte) la giurisprudenza di legittimità ritiene che spetti comunque l’intero giorno di permesso retribuito.
Nella tabella a seguire il quadro riepilogativo delle diverse situazioni che potranno verificarsi:
GIORNATE LAVORATIVE | GIORNATE FESTIVE E NON LAVORATIVE |
Sabato (*) – Domenica (*) – Lunedì (**) | Sabato (***) – Domenica – Lunedì (****) |
Diritto: – all’assenza dal lavoro e – alla normale retribuzione come se fosse normalmente in servizio (comprensiva anche dei compensi normalmente collegati alla prestazione) | Diritto: – ad una quota di retribuzione pari a 1/26° (o altro divisore contrattuale) della retribuzione giornaliera aggiuntiva a quella normaleoppure – ad un giorno di riposo compensativo per ogni giornata passato al seggio. |
(*) Se lavorativo. (**) Se non festivo. (***) Se settimana corta. (****) Se festivo.
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