Il reddito di emergenza (art. 36)
Con riferimento al Reddito di Emergenza, introdotto dal decreto “Rilancio” (DL 19/05/2020, N. 34) quale misura di sostegno economico in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, vengono riconosciute per il 2021 ulteriori 4 mensilità.
La domanda va presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021 tramite apposito modello e secondo le modalità stabilite dall’Istituto stesso.
L’indennità NAsPI (art. 38)
Viene previsto il blocco alla progressiva riduzione dell’indennità mensile di disoccupazione, pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria in pagamento alla data del 26 maggio 2021 e per quelle decorrenti nel periodo dal 1 giugno 2021 fino al 30 settembre 2021.
A partire dal 1 gennaio 2022 riprenderà la decurtazione mensile dell’importo, considerando anche i mesi di sospensione trascorsi.
Il contratto di espansione (art. 39)
E’ ridotta a 100 dipendenti la soglia minima per accedere al contratto di espansione come strumento a sostegno dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.
I trattamenti di integrazione salariale (art. 40)
Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga
I datori di lavoro che, nel primo semestre del 2021, hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali, domanda di CIGS in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.
La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo.
La percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro, per ciascun lavoratore non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo previsto dall’accordo.
Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
Il trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata, è riconosciuto ai lavoratori impiegati a orario ridotto per le ore di lavoro non prestate con relativa contribuzione figurativa.
Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.
Cassa integrazione guadagni
I datori di lavoro privati che hanno sospeso l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, presentando domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 13 settimane, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e che sospendano dal 1 luglio 2021 l’attività presentando domanda di CIG ordinaria e straordinaria, sono esonerati dal contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.
Il blocco dei licenziamenti (art. 40)
Il decreto prevede per le suddette aziende che utilizzeranno la cassa integrazione ordinaria e straordinaria non pagando il contributo addizionale la sospensione dei licenziamenti.
Al riguardo, il regime di blocco dei licenziamenti collettivi e individuali finora previsto risulta pertanto applicabile fino:
• al 30 giugno 2021, in via generalizzata per tutti i datori di lavoro;
• al 31 ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che usufruiscono del trattamento salariale in deroga o dell’assegno ordinario;
• alla durata del trattamento di integrazione fruito entro il 31 dicembre 2021 per le imprese che utilizzino la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, dal 01/07/2021, senza il pagamento del contributo addizionale.
Fino a tali date resta pertanto precluso:
• l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;
• il recesso per il datore di lavoro dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
Il blocco non si applica in caso di:
• cambio appalto in cui il personale interessato dal recesso sia riassunto dall’appaltatore subentrante in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, dal CCNL o dal contratto di appalto;
• accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale con riconoscimento dell’Indennità Naspi;
• licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della stessa senza continuazione dell’attività, sempre che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
• fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.