Per malattia professionale, ai sensi dell’art. 3 dpr 1124/1965, si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di lavori, materiali o fattori nocivi nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa che comporta un’incapacità al lavoro o la morte del lavoratore. I presupposti che rendono la malattia professionale indennizzabile sono il fatto che sia contratta nell’esercizio delle attività assicurate, che sia determinata da una causa lenta e che esista un nesso causale diretto con l’attività lavorativa.
La malattia professionale quindi, a differenza dell’infortunio (http://www.aurigapaghe.it/obblighi-di-lavoratori-e-datori-di-lavoro-in-tema-di-infortunio/), non può ricollegarsi genericamente all’occasione di lavoro ma dev’essere in diretta connessione con l’esercizio di determinate lavorazioni.
In alcuni casi tale nesso causale dev’essere dimostrato dal lavoratore al fine di ottenere la tutela assicurativa, quest’ultima infatti prevede un sistema misto che distingue tra malattie tabellate e non tabellate.
Le prime sono individuate dalla legge, la quale prevede un elenco tassativo, ossiauna vera e propria tabella che riepiloga tali lavorazioni morbigene. Per queste patologie vige una presunzione legale dell’origine professionale e, pertanto, se il lavoratore rientra in questa casistica, dovrà solo premurarsi di provare lo svolgimento di mansioni rientranti nell’ambito di tali lavorazioni tabellate e l’esistenza della malattia. Quelle non tabellate invece sono quelle non espressamente indicate in tabella per le quali il lavoratore deve dimostrare l’esistenza della malattia ed il rapporto causale tra malattia e lavoro concretamente svolto.
ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE
Per quanto riguarda la malattia professionale, il lavoratore che sospetta che la sua malattia sia originata dal lavoro deve recarsi dal medico che dovrà compilare il certificato relativo alla malattia professionale indicando i sintomi. Il medico invierà poi telematicamente ad INAIL il certificato. Il lavoratore dopodiché deve dare al proprio datore la notizia della malattia professionale entro 15 giorni dal suo manifestarsi, pena la perdita del diritto all’indennizzo per tutto il periodo precedente la denuncia.
Per il riconoscimento delle malattie non tabellate il lavoratore deve produrre tutta la documentazione ed in ogni caso sarà poi l’istituto a valutare a seguito della denuncia se la malattia sia indennizzabile come malattia professionale.
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE
Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL la malattia professionale in via telematica entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di insorgenza da parte del lavoratore, indicando il codice fiscale del lavoratore. Se il lavoratore ha inviato il certificato direttamente all’INAIL, l’istituto chiede al datore di trasmettere la denuncia entro i 5 giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dai riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL per via telematica dalla struttura o dal medico competente al rilascio. L’istituto può tuttavia chiedere il certificato nelle ipotesi in cui non sia stato inviato direttamente dal lavoratore o dal medico certificatore. Anche nel caso di denuncia di malattia professionale tardiva o mancante o contenente dati errati la pena rappresenta una sanzione amministrativa.
RETRIBUZIONE DURANTE LA MALATTIA PROFESSIONALE
Se la malattia professionale ha determinato un’inabilità temporanea assoluta e sono stati riconosciuti dall’istituto gli estremi per l’indennizzabilità, al lavoratore viene corrisposta un’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.
In particolare l’indennizzo che il lavoratore otterrà sarà il seguente:
- dal 4° giorno decorre l’indennità erogata da INAIL, pari al 60% di una retribuzione media giornaliera individuata dall’istituto (la quale ricomprende anche la quota relativa alla tredicesima e quattordicesima mensilità, maggiorazioni ferie, premi annuali, straordinario con riferimento alle prestazioni rese nei 15 giorni antecedenti l’evento, nonché altri parametri) per i primi 90 giorni di infortunio, al 75% a partire dal 91° giorno senza un termine, fino a completa guarigione del lavoratore.
Il giorno dell’evento è a totale carico del datore di lavoro, mentre ogni contratto collettivo prevede se ed in quale percentuale il datore di lavoro sia tenuto ad integrare l’indennità INAIL.
Il datore può chiedere ai sensi dell’art. 70 di anticipare l’indennità, poi sarà Inail a rimborsare il datore di lavoro.