In data 07/12/2021 le principali associazioni dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali dai lavoratori hanno condiviso e sottoscritto il Protocollo nazionale sul lavoro agile, perseguendo un duplice obiettivo:
- offrire alla contrattazione collettiva linee di indirizzo per consentire alle imprese di implementare l’organizzazione del lavoro in modalità agile, all’interno di una cornice regolatoria ampia e non vincolante, anche facendo salvi gli eventuali accordi vigenti;
- indicare la ferma volontà delle parti sociali di voler affidare alla contrattazione collettiva la regolazione dello smart working, sulla base dell’impianto normativo attualmente vigente (legge 22 maggio 2017, n. 81);
Il Protocollo conferma:
- l’elemento della autonomia nello svolgimento della prestazione ma nell’ambito degli obiettivi prefissati, nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate, garantendo l’operatività dell’azienda e l’interconnessione tra le varie funzioni aziendali;
- la possibile articolazione della prestazione lavorativa in più fasce orarie, comunque individuando la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa;
- la sostanziale incompatibilità del lavoro straordinario con il lavoro in modalità agile;
- la libertà del lavoratore di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, purché l’ambiente abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali e alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. Viene inoltre riconosciuta alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile;
- che, salvo diverso accordo, “di norma” la strumentazione tecnologica viene fornita dal datore di lavoro;
- il principio di parità di trattamento tra lavoratori che erogano la propria prestazione in presenza e lavoratori che svolgono la prestazione con modalità agile. Viene anche ribadita la centralità della formazione continua;
- per gli aspetti di salute e sicurezza, l’impianto di legge, precisando che, alla parte di lavoro svolta in modalità agile, delle norme di cui Testo Unico 81/08, si applicano le prescrizioni relative agli obblighi comportamentali, anche in merito alle dotazioni tecnologiche informatiche fornite dal datore di lavoro;
- sempre in tema di salute e sicurezza, la centralità dell’informativa scritta che il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e l’obbligo per quest’ultimo di cooperare all’attuazione delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro.
Nel Protocollo e a margine della discussione con Il Ministro le Parti hanno chiesto al Governo:
- di incentivare, anche tramite l’utilizzo di incentivi fiscali e contributivi, l’utilizzo corretto del lavoro agile, da parte delle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo, in attuazione del protocollo, e che ne prevedano un utilizzo equilibrato tra lavoratrici e lavoratori e favorendo un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale;
- di introdurre urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato soprattutto, con riferimento alla uscita dal regime semplificato legato all’emergenza Covid, attualmente previsto per il 31 dicembre 2021.