MISURE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il nuovo decreto differenzia in base alla tipologia dei soggetti datoriali e, in funzione di esse, è individuato un diverso termine finale del divieto di licenziamento; sono in ogni caso esentate da contribuzione addizionale e poste a favore dei lavoratori in forza al 23/03/2021.
Può essere presentata domanda di concessione:
- di trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di N. 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30/06/2021;
- dei trattamenti di assegno ordinario (compresi quelli assicurati anche attraverso i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, per i settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro) e di cassa integrazione in deroga per una durata massima di N. 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31/12/2021.
Le domande di accesso ai trattamenti debbono essere presentate all’INPS/ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Il regime degli obblighi nella cassa integrazione emergenziale nuovo decreto