L’art. 8 del decreto “Sostegni” prevede la nuova proroga del divieto dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (ossia per motivi economici).
La novità è rappresentata dalla differenziazione temporale dell’operatività del divieto, che segue quella relativa alla fruibilità dei diversi ammortizzatori sociali.
Il primo termine generale
Fino al 30/06/2021 resta precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per g.m.o.
Il secondo termine eventuale
Fino al 31/10/2021 per i soli datori di lavoro aventi diritto alla cassa in deroga o assegno ordinario, se ed in quanto accedano a detti trattamenti.
Eccezioni
Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale dell’attività.