L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 21/03/2022, ha emanato una circolare con le prime indicazioni riguardanti le nuove disposizioni in materia di tirocini derivanti dalla L. n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022; in sostanza si conferma che, ad oggi e fino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida da adottarsi ai sensi dell’art. 1, comma 721 della citata Legge di Bilancio 2022, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.
Tuttavia, considerata la portata del dettato legislativo in tema di indennità e ricorso fraudolento del tirocinio, la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto alcuni precetti che risultano essere già vigenti a partire dalla sua entra in vigore.
A seguire dettaglio di tali disposizioni vigenti:
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE – permane il riconoscimento di una congrua indennità (per la Regione Emilia Romagna di minimi €. 450,00= mensili), la cui mancata corresponsione comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa, variabile da un minimo di €. 1.000 ad un massimo di €. 6.000.
RICORSO FRAUDOLENTO AL TIROCINIO – Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo tali prescrizioni, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di €. 50 per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Nuove disposizioni tirocini