Attraverso il messaggio 30/06/2023, n. 2442, INPS ribadisce che il lavoratore ha l’onere di verificare che l’indirizzo di reperibilità, comunicato nel certificato di malattia, sia corretto e completo in tutte le sue parti, al fine di permettere il regolare svolgimento della visita medica di controllo.
L’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, per eventi di malattia in corso di prognosi, va comunicata tempestivamente all’INPS mediante:
- la nuova funzionalità “Indirizzo di reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”, presente nel servizio “Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo”, accessibile dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Lavoro” –> “Malattia” –> “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” –> “Utilizza il servizio”;
- il Contact center, in caso di indisponibilità del servizio telematico di cui sopra, e soltanto qualora il recapito del telefono mobile e/o l’indirizzo di posta elettronica risultino aggiornati perché precedentemente registrati nell’Archivio Unico dei Contatti Telematici. Nel caso in cui non sia presente alcun contatto, è prevista la possibilità di comunicare un “contatto di scopo”, valido unicamente per quella specifica comunicazione.
INPS, nel comunicare che sono state sviluppate tali nuove funzionalità ad uso dei lavoratori, ribadisce che, solo in caso di indisponibilità del servizio, è consentita la comunicazione mediante la casella istituzionale dell’Ufficio Medico Legale della Struttura territorialmente competente.