Lavoratori dipendenti: esonero 0,8% sui contributi previdenziali

25/03/2022
Lavoratori dipendenti

L’INPS, con la circolare n. 43 del 22/03/2022, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dalla L. n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022. Lavoratori dipendenti

Per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è dunque riconosciuto tale esonero a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di €. 2.692, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

In pratica, nelle ipotesi in cui, nel mese di riferimento, la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non ecceda €. 2.692 e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero in trattazione, potrà essere determinata per ammontare pari al 8,39% .

Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a €. 2.692.

Considerando che l’esonero è decorso dal 1° gennaio c.a. e la circolare INPS è stata emessa in marzo, il recupero di quote pregresse potrà essere effettuato a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di marzo 2022 fino a quello di maggio 2022.

Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
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