Un cordiale saluto e auguri di buona ripresa ai tanti che seguono i nostri servizi di informazione sulle tematiche del lavoro.
Già siamo consapevoli che ci aspetta una ripresa impegnativa, con tanti temi sul tavolo; in particolare: come gestire i lavoratori che non vogliono vaccinarsi, argomento di largo interesse, per il quale siamo in attesa di approntare le necessarie linee-guida con i nostri collaboratori professionisti della sicurezza.
Nel frattempo, iniziamo la segnalazione delle principali novità stabilite con normative del mese di agosto 2021.
INPS: Proroga al 1° ottobre 2021 per le nuove modalità di accesso ai servizi on line
L’accesso ai servizi on line dell’Inps mediante PIN sarà consentito fino al 30 settembre 2021 (messaggio 25/08/2021, n. 2926).
La suddetta proroga rispetto alla data del 1 settembre inizialmente prevista per la dismissione dei PIN rilasciati a profili diversi da quello di “cittadino”, a seguito delle numerose richieste, si è resa necessaria da parte dell’INPS al fine di favorire un più graduale passaggio di transizione verso l’utilizzo dello SPID.
Dal 1 ottobre 2021, si dovrà accedere ai servizi on line solo attraverso credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Quarantena per Covid-19: l’INPS non erogherà le indennità per l’anno 2021
Quarantena con isolamento fiduciario
Per gli eventi avvenuti nell’anno 2021 non sono ad oggi stati previsti appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena e, salvo eventuali nuovi interventi normativi, l’INPS ha reso noto che non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso.
Alla luce del messaggio INPS 06/08/2021, n. 2842, ne consegue che:
- i periodi di quarantena dei lavoratori, la cui attività non può essere svolta in modalità “agile”, andranno gestiti come permessi giustificati e non indennizzati / retribuiti;
- per procedere alla sistemazione dei periodi 2021 già trattati con indennità di malattia, dovranno essere emanate dall’Istituto le necessarie istruzioni operative.
Per gli eventi avvenuti nell’anno 2020 l’INPS procederà al riconoscimento delle indennità entro i limiti dello stanziamento previsto, riconoscendo la validità delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Vengono così ora regolarizzati anche i certificati sospesi per carenza del provvedimento ASL.
Tutela dei lavoratori cosiddetti “fragili”
Per l’anno 2021, dato lo specifico stanziamento disposto per tale tutela, l’INPS ha reso noto che la prestazione, in questi casi equiparata al trattamento previsto in caso di ricovero ospedaliero, verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021.
Si ricorda che fino al 31 ottobre 2021 tali lavoratori “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”].
Eventi di malattia conclamata da Covid-19
Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da COVID-19, invece, l’Istituto è autorizzato dal Ministero del lavoro a procedere al riconoscimento della tutela della malattia “secondo l’ordinaria gestione”.
Peraltro, l’INPS evidenzia che qualora dal monitoraggio del limite di spesa degli importi stanziati emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, provvederà al recupero delle eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate e al conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei lavoratori interessati.