Premessa
Con il Decreto Aiuti-bis, per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale nonché per contrastare l’emergenza idrica, per il solo periodo d’imposta 2022, è stato previsto di innalzare, fino 600 euro, il limite entro il quale il datore di lavoro può riconoscere ai dipendenti beni e servizi (fringe benefit) esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’Agenzia delle Entrate, con proprio documento di prassi del 4 c.m., è intervenuta per fornire i primi chiarimenti circa le misure fiscali relative al welfare aziendale. In particolare, le indicazioni riguardano sia l’ambito soggettivo che oggettivo della misura, i nuovi limiti di applicazione dei benefici per il 2022 e il loro rapporto con il bonus carburante.
Ambito soggettivo
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della norma, l’Agenzia ritiene che, in assenza di ulteriori limiti soggettivi, possano beneficiare della misura introdotta dal Decreto Aiuti-bis tutti i lavoratori già individuati dalle regole generali stabilite dal TUIR. La disposizione, quindi, si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nel TUIR.
Dato che il decreto non richiede la condizione che la liberalità (beni/servizi/rimborso utenze) sia erogata alla generalità o categorie di dipendenti, il documento di prassi conferma la possibilità di riconoscere questi benefici anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.
Ambito oggettivo
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, l’Agenzia ribadisce che, per il solo periodo d’imposta 2022, deve intendersi modificata la disciplina in materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente come segue:
- sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori (oltre ai beni ceduti e ai servizi prestati ai lavoratori) anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas;
- il limite massimo di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei fringe benefit è innalzato da 258,23 a 600 euro.
Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche
L’Agenzia delle Entrate sottolinea, in primo luogo, come le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri dipendenti/collaboratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente oppure dal coniuge o dai suoi familiari a condizione che ne sostengano effettivamente le spese.
Il documento di prassi precisa che sono considerate utenze domestiche anche quelle:
- intestate al condominio e che vengono ripartite fra i condomini (ad esempio, quelle per il consumo idrico e del riscaldamento);
- intestate al proprietario dell’immobile ma addebitate in forma analitica al lavoratore (ad esempio, quando il contratto di locazione prevede espressamente che il proprietario dell’immobile/locatore addebiti in forma analitica le spese per le utenze a lui intestate al lavoratore/locatario).
Con riferimento al rimborso delle utenze, nel rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati personali delle persone fisiche, l’Agenzia conferma la necessità da parte del datore di lavoro di acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nei limiti previsti dalla norma.
La circolare precisa, inoltre, che il datore di lavoro può acquisire, in alternativa ai giustificativi di spesa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari a identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario delle fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
Al fine di evitare la possibilità che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che nella dichiarazione sostitutiva sia attestata anche la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri datori di lavoro.
La documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva, in questo caso, deve essere conservata dai dipendenti per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Superamento del limite massimo e relativa tassazione
Per quanto riguarda la tassazione dei fringe benefit, invece, in caso di superamento del limite stabilito dal Decreto Aiuti-bis, l’Agenzia chiarisce che la deroga introdotta per il 2022 riguarda solamente il limite massimo di esenzione (pari a 600 euro) e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, quindi, senza andare a modificare il regime di tassazione previsto in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma.
Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze dovesse risultare superiore al limite dei 600 euro, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.
Alcune indicazioni sulle modalità di applicazione
La norma stabilisce che la deroga è riferita esclusivamente all’anno di imposta 2022, ma bisogna ricordare che, secondo il principio di cassa allargato, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo successivo a quello di riferimento.
Questo principio si applica sia in riferimento alle erogazioni in denaro, sia alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni e servizi.
A questo proposito l’Agenzia ricorda che “in tema di benefit erogati mediante voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.”
Rapporto con il bonus carburante
Per quanto riguarda il rapporto dell’agevolazione in commento con il bonus carburante, l’Agenzia conferma come queste siano due misure autonome e separate.
Di conseguenza, ai fini di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere il valore di 200 euro per uno o più bonus benzina e quello di 600 euro per tutti gli altri bene e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Inoltre, atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione della norma in materia di fringe benefit, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Tale regola di carattere generale si intende applicabile anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus carburante e/o con i fringe benefit.
In considerazione di ciò, l’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato”, riportata nella Circolare n. 27/2022, deve ritenersi superata, nel senso che in luogo del prelievo sostitutivo troverà applicazione la tassazione ordinaria.
In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi e autonomi limiti fissati dalle due norme in commento (600 euro per il regime temporaneo e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.