In attesa dell’autorizzazione della Commissione europea riguardo l’esonero versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale Covid-19 a cui è subordinata l’applicazione del beneficio, con circ. 11/02/2021, n. 24 INPS detta le prime istruzioni per poterne fruire.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo che abbiano già fruito, nel mese di GIUGNO 2020, dei trattamenti di integrazione salariale derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
Viene ribadita l’alternatività tra l’esonero e la richiesta di CIG-Covid per un massimo di 6 settimane – collocate tra il 16/11/2020 ed il 31/01/2021 – resa possibile dalle disposizioni del DL 137/2020.
Misura
Contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di CIG fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’importo dell’esonero così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 4 settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.
Considerata anche la data di emissione della circolare INPS di cui trattasi, resta da chiarire il termine di fruizione dell’esonero, indicato nel 31/01/2021, peraltro come previsto dallo stesso DL 137/2020.