Art. 3 – Esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono i trattamenti di CIG.
Spetta per un massimo di 4 (quattro) mesi, entro il 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione Covid e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL 18/2020.
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (IVS), potranno beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, riparametrato e applicato su base mensile, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020.
Sono esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto DL 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Al datore di lavoro che beneficia dell’esonero contributivo in esame, si applica il divieto di licenziamento.