Esonero contributivo per assunzioni di giovani

12/11/2021
esonero contributivo giovani

La Commissione europea (decisione C(2021) 6827 final, 16/09/2021) ha finalmente autorizzato l’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 anni, tuttavia limitato a quelle effettuate dal 01/01 al 31/12/2021, contrariamente alle disposizioni sul tema della legge di Bilancio 2021 (N. 178/2020) che aveva previsto lo stesso esonero per l’intero biennio 2021-2022.

INPS, ha fornito le istruzioni operative per beneficiare dello sgravio contributivo che può essere fruito mediante conguaglio sulle denunce contributive a partire dal flusso Uniemens di competenza settembre 2021 (versamento dei contributi 16 ottobre e invio denuncia entro il 2 novembre 2021).

Nel rimandare alla circolare INPS per gli aspetti operativi, si evidenzia che per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2021, il recupero del beneficio relativo ai mesi arretrati compresi tra gennaio 2021 ed il mese di esposizione può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di settembre, ottobre e novembre 2021.

Misura dell’incentivo

L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per un periodo massimo di:

  • 36 mesi nel caso di assunzione o trasformazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di giovani under 36 anni che non hanno mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
  • 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Condizioni

Ai fini del diritto alla fruizione dell’agevolazione è necessario che:

  • il giovane assunto non abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
  • siano rispettati i principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015, e dalle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

L’INPS ha inoltre ricordato che l’esonero non può applicarsi ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, con la qualifica di dirigente, e ai lavoratori intermittenti assunti a tempo indeterminato.

L’agevolazione è invece riconosciuta nel caso di:

  • assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione anche se la somministrazione verso l’utilizzatore è resa nella forma a tempo determinato;
  • rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Incumulabilità

L’esonero,  non è cumulabile con altre tipologie di benefici.

L’INPS chiarisce che i datori di lavoro che, nel corso del 2021, hanno fruito di altre agevolazioni sono tenuti a restituire:

  • l’incentivo al 50% per l’assunzione di giovani di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO);
  • le quote di decontribuzione Sud già fruite.

Soltanto a restituzione avvenuta si potrà applicare il nuovo esonero.

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