Esonero contributivo per assunzioni di donne

12/11/2021
Esonero contributivo donne

Con la decisione C (2021) 7863 final , 27/10/2021, la Commissione europea ha autorizzato l’esonero contributivo, per le assunzioni di donne effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, previsto dalla legge di Bilancio 2021 per il biennio 2021 e 2022.

A partire dall’11 novembre 2021, è stato pertanto possibile inoltrare la preventiva comunicazione online modulo “92-2012” , presente all’interno del “Cassetto previdenziale” del sito www.inps.it, per fruire dell’incentivo previsto per le assunzioni/ proroghe/ trasformazioni di donne svantaggiate effettuate nel suddetto periodo; si intendono svantaggiate le donne:

  • con almeno 50 anni di età e “disoccupate da oltre 12 mesi”;
  • di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”;
  • di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”;
  • di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”.

Le donne “ prive di impiego ” sono coloro che “ negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.

Nel caso di lavoro autonomo si tratta di €. 4.800, di €. 8145 per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR.

Per ogni tipologia di evento incentivabile è necessario compilare una singola comunicazione online.

Qualora tale modulo fosse già stato utilizzato ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi datoriali, per le assunzioni/ proroghe/ trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace anche ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100%.

L’incentivo

L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro su base annua per un periodo massimo di:

  • 12 mesi nel caso di assunzione a tempo determinato e anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi;
  • 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 18 mesi nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine anche non agevolato e in tale fattispecie l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità consentendo il differimento temporale del periodo di godimento.

Condizioni

Ai fini del diritto alla fruizione dell’agevolazione è necessario:

  • che le donne siano “svantaggiate”
  • siano rispettati i principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015, e dalle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
  • che vi sia l’incremento occupazionale netto ed il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19”.

Istruzioni operative

Lo sgravio può essere fruito mediante conguaglio sulle denunce contributive a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2021 (versamento dei contributi 16 dicembre e invio denuncia entro 31 dicembre 2021).

Nel rimandare alla circolare INPS per gli aspetti operativi, si evidenzia che per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2021 il recupero del beneficio relativo ai mesi arretrati compresi tra gennaio 2021 ed il mese di esposizione può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.

L’Istituto ha previsto appositi codici di restituzione sia dell’incentivo giovani, che per espressa previsione normativa non è cumulabile, che dell’agevolazione donne di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, della L. n.92/2012.

In caso di ammessa cumulabilità deve farsi riferimento alla contribuzione residua “dovuta” in ragione del primo esonero applicato.

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