È previsto un particolare beneficio in favore dei datori di lavoro che assumeranno donne nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022.
Anche in questo caso lo sgravio è riconosciuto, in via sperimentale e non strutturale, nella misura del 100% nel limite massimo di importo annuo pari a 6.000 euro.
Tale somma si riferisce alla contribuzione a carico dei datori di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e dovrebbe escludere, oltre ai premi e contributi INAIL, anche i c.d. “contributi minori”.
Le assunzioni, in mancanza di indicazione specifica del Legislatore, potranno essere a tempo indeterminato, anche part-time.
Il beneficio non riguarda né il rapporto di lavoro domestico né, tantomeno il contratto di lavoro intermittente e viene riconosciuto per assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di:
- donne “over 50”, disoccupate da oltre 12 mesi , che, prima, abbiano instaurato un rapporto a termine (con agevolazione al 50% che, salvo indicazioni amministrative diverse, resta tale) e che, poi, vedono il proprio rapporto consolidato attraverso la trasformazione a tempo indeterminato: qui il beneficio (pari al 100%) viene riconosciuto (par di capire) fino al 18° mese dall’inizio del rapporto; se l’assunzione di donna “over 50”, disoccupata da oltre 12 mesi, avviene, da subito, con contratto a tempo indeterminato l’agevolazione viene riconosciuta per 18 mesi;
- donne di qualsiasi età, prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere. Tale ultimo requisito viene determinato, annualmente, con un D.M. del Ministro del Lavoro. Per il 2021 i settori sono stati individuati con D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020.
In alternativa, il requisito sopra accennato deve essere in possesso da almeno 24 mesi per le donne ovunque residenti.
L’incentivo verrà riconosciuto, oltre che nel rispetto delle condizioni generali previste dall’ordinamento, anche a fronte di un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, rispetto alla media dei 12 mesi antecedenti.
Il calcolo dell’incremento va effettuato mensilmente avendo quale parametro di riferimento il numero dei lavoratori equivalenti al tempo pieno e tenendo presente il concetto di “impresa unica”. Tale concetto afferma che l’incremento va considerato al netto delle diminuzioni del numero dei dipendenti verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso proprietario. Sono esclusi dal computo della media i dipendenti che non sono più al lavoro per:
- Dimissioni volontarie;
- Invalidità;
- Pensionamento per raggiunti limiti di età;
- Riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- Licenziamento per giusta causa.
Ma quali sono i requisiti dei quali debbono essere in possesso le donne?
Esse debbono essere prive di un lavoro regolarmente retribuito: a) Da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere; b) Da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Cosa significa essere “prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”? La risposta la offre il D.M. 17 ottobre 2017 del Ministro del Lavoro: sono non solo le donne disoccupate, ma anche quelle che in tale periodo non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato o attività lavorativa autonoma da cui sia derivato un reddito non superiore a €. 8.145 (in caso di prestazioni subordinate), a €. 4.800 (in caso di prestazioni autonome).