Nelle buste di competenza del mese di giugno, che come consulenti del lavoro stiamo elaborando in questi giorni, alcuni dipendenti del settore metalmeccanico vedranno erogarsi una somma che ha l’obiettivo di abbattere le disuguaglianze retributive in quei settori in cui non sono previste ulteriori integrazioni economiche. Tale istituto è il cosiddetto elemento perequativo, il cui ammontare è determinato dai CCNL di riferimento per il comparto coinvolto e per i lavoratori metalmeccanici ammonta ad € 485. È un importo fisso che si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro anzianità e qualifica professionale.
Ma vediamo insieme quali sono le condizioni che debbono essere obbligatoriamente rispettate per averne diritto.
I destinatari di tale somma “una tantum”, erogata una sola volta all’anno, sono quei lavoratori di aziende non coinvolte dalla contrattazione di secondo livello – cioè quei contratti collettivi aziendali che prevedono deroghe migliorative al CCNL di base in termini di welfare, minimi retributivi, premi di risultato – e quei lavoratori che nel corso dell’anno civile precedente non abbiano ricevuto importi aggiuntivi in busta paga soggetti a contribuzione quali per esempio premi e/o superminimi.
Qualora sia erogato, l’elemento perequativo, entra a far parte della retribuzione del lavoratore ed è soggetto a contribuzione previdenziale e trattenute fiscali ma, essendo considerato un elemento concesso solo occasionalmente, non rientra nella retribuzione utile al calcolo della quota di T.F.R. mensile.
E se un lavoratore invece avesse percepito, nel corso dell’anno precedente, importi aggiuntivi concessi oltre al minimo sindacale? Sarà necessario valutare caso per caso l’importo spettante in quanto l’elemento perequativo sarà erogato fino a concorrenza.
Facciamo alcuni esempi pratici: un lavoratore che tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 ha percepito oltre al minimo tabellare un premio di 200 euro, con la busta di giugno avrà diritto a 285 euro di elemento perequativo (ossia 485 – 200). Se invece il premio percepito fosse di 500 euro non avrà diritto all’elemento perequativo.