Il Decreto Legislativo n. 105/2022, con cui è stata data attuazione alla Direttiva UE relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, per i genitori e i prestatori di assistenza, ha apportato rilevanti modifiche alle disposizioni di cui D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità), che interessano anche la disciplina del congedo di paternità.
Il decreto è entrato in vigore il 13 agosto 2022 e le disposizioni sul congedo del padre interessano anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Una prima modifica di interesse riguarda la distinzione, tra il congedo di paternità obbligatorio e il congedo di paternità facoltativo, nel dettaglio:
- Congedo di paternità obbligatorio: è l’astensione dal lavoro del lavoratore che ne fruisce in via autonoma (gg. 10 lavorativi resi strutturali);
- Congedo di paternità alternativo: è l’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità, nei casi di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Il congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, D.Lgs. 151/2001)
Con l’introduzione del nuovo art. 27-bis si prevede che il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di gg. 10 lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a gg. 20 lavorativi.
Il congedo, inoltre:
- è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
- si applica anche al padre adottivo o affidatario;
- è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo.
Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di gg. 5, ove possibile, in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Per il congedo di paternità obbligatario è riconosciuta per tutto il periodo un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione (formata dagli stessi elementi considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia).
Il congedo di paternità alternativo (art. 28, D.Lgs. 151/2001)
Per tale congedo, il padre si astiene dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre; per il trattamento economico si applicano le disposizioni di cui in precedenza, fermo restando, però, che l’indennità giornaliera è pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo.
Sanzioni
Il nuovo art. 31-bis del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce che il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio del congedo di paternità obbligatorio sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei 2 anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere (art. 46-bis D.Lgs. n. 198/2006), o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio del congedo di paternità alternativo è punito con l’arresto fino a 6 mesi.
Anche in questo caso, inoltre, non può essere rilasciata la certificazione della parità di genere (o analoga certificazione) se viene rilevata una violazione nei 2 anni precedenti.