Nuovo cuneo fiscale dal 01/07/2020: deroga a favore degli incapienti causa COVID-19

10/07/2020
deroga incapienti causa covid19

Con l’articolo 128, del D.L. n.34/2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19, per l’anno 2020 i lavoratori continuano ad avere il diritto:

  1. al “Bonus Renzi” (“Bonus 80 euro”), di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR;
  2. al “trattamento integrativo”, di cui all’articolo 1, del D.L. n.3/2020;

anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilato che hanno concorso a formare il reddito sia di importo inferiore alla detrazione spettante in base all’articolo 13, comma 1, del TUIR (“Altre detrazioni”), per effetto delle misure a sostegno del lavoro introdotte dal D.L. n.18/2020 (cosiddetto “Decreto Cura Italia”).

In pratica, se il reddito percepito nell’anno, rispetto a quello previsto per il 2020, diminuisce per effetto degli interventi a sostegno del lavoro, quali:

  • l’indennità di cassa integrazione ordinaria e l’assegno ordinario;
  • l’indennità di cassa integrazione ordinaria per le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, si trovavano già in CIGS;
  • l’assegno ordinario per i datori di lavoro che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
  • l’indennità di cassa integrazione in deroga;
  • l’indennità per congedo parentale COVID-19 per il settore privato, ivi inclusi i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • l’indennità per congedo parentale COVID-19 per il settore pubblico;

il credito di 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro sono comunque riconosciuti per mezzo di un ulteriore accorgimento contabile, se il lavoratore risulta incapiente a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In questo caso, il calcolo “ordinario” dei due bonus deve essere messo a confronto con un secondo algoritmo di calcolo che prende in considerazione non l’importo delle indennità di CIG anticipate dall’azienda, ma la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria.

Per i soli lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, dunque, il calcolo dei bonus fiscali non dovrà tenere conto dell’indennità anticipata in busta paga dal datore di lavoro, ma della retribuzione contrattuale “teorica”. Sulle modalità operative si attendono chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Per quanto riguarda, invece, la “ulteriore detrazione”, prevista dall’articolo 2, del D.L. n. 3/2020, non è prevista nessuna clausola di salvaguardia.

Infine, il comma 2, del medesimo articolo 128, stabilisce che il sostituto d’imposta erogherà al lavoratore, a partire dalla prima retribuzione utile, le somme non percepite a titolo di “Bonus Renzi” durante il periodo di riduzione o sospensione dell’attività; l’erogazione potrà comunque avvenire entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio, lasciando intendere la possibilità che il bonus 80 euro continui a produrre effetti anche dopo la data di abrogazione prevista.

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