Il 15 Agosto è entrato in vigore il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Noi tratteremo delle principali novità in materia di lavoro e previdenza.
Art. 6 – sgravi per le assunzioni/ trasformazioni a tempo indeterminato.
- consistono nell’esonero totale della contribuzione dovuta all’INPS per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, nel limite massimo di €. 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato deve avvenire nel periodo 16/08-31/12/2020;
- non ci sono vincoli di età, né della sussistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato precedenti, sono tuttavia esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa;
- è “cumulabile” con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Art. 8 – proroga o rinnovo di contratti a termine.
(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. n. 34/2020 – c.d Decreto Rilancio -)
Sono previste:
- ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi mesi, la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causali; è possibile usufruire di detto “regime speciale” al massimo per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi;
- l’abrogazione della disposizione secondo cui il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, doveva essere prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa.