“Decreto Agosto” esonero contributivo per nuove assunzioni

27/11/2020

Fonte: circolare INPS N. 133 del 24/11/2020

Accedendo sul sito www.inps.it  e seguendo il percorso “Accedi ai servizi” – “Altre tipologie di utente” – “Aziende, consulenti e professionisti” – “Servizi per le aziende e consulenti” – “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)” è possibile inoltrare all’Istituto il modulo di istanza online “DL104-ES” da utilizzare ai fini della fruizione dell’esonero contributivo per nuove assunzioni, stabili e non, previsto dal c.d.  decreto Agosto, il cui regime di aiuti di Stato è stato recentemente approvato dalla Commissione Europea.

Rapporti di lavoro incentivati 

L’ esonero contributivo spetta per:

  • le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro;
  • le assunzioni con contratto a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali effettuate sempre nel suddetto periodo;
  • in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nel medesimo arco temporale sopra indicato.

Misura dell’esonero 

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di 3 mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale

  • riferita al  periodo di paga mensile è pari a  671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di  21,66 euro (€ 671,66/31)  per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo;
  • mensilmente fruibile, sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto, pertanto, qualora sia un part time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine, ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

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