Conguagli 730 sulle retribuzioni di LUGLIO: un approfondimento

19/07/2019
conguagli 730 luglio

Si ricorda che l’art. 15 , comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs n. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali) ha introdotto l’obbligo di utilizzo in compensazione tramite Mod. F24 degli importi a credito 730 rimborsati.

Ciò implica che i crediti 730 restituiti e, dunque, compensati nel limite del monte ritenute disponibile nel mese (ivi comprese le voci a debito 730) devono essere contestualmente esposti nel Mod. F24.

Per tali crediti è, dunque, richiesta la compensazione orizzontale.

Ai predetti fini, occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

1631” denominato “Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”;

3796” denominato “Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”;

3797” denominato “Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”.

Pertanto, tutte le somme derivanti dal Mod. 730 (compreso il Mod. 730 integrativo e rettificativo), rimborsate ai percipienti:

  • riconducibili all’Erario quale Ente impositore, saranno esposte nel Mod. F24,per la relativa compensazione, utilizzando il codice tributo 1631;
  • riconducibili ad una stessa Regione quale Ente impositore, saranno esposte nel Mod. F24, per la relativa compensazione, utilizzando il codice tributo 3796;
  • riconducibili ad uno stesso Comune quale Ente impositore, saranno esposte nel Mod. F24, per la relativa compensazione, utilizzando il codice tributo 3797.

Nella tabella di seguito riportata, si riepilogano, per ciascun codice tributo a credito a livello aggregato, le tipologie di importi ad esso riconducibile.

Codice tributo a credito / Tipologia importo

1631

Saldo IRPEF (codice tributo a debito 4731)

Acconto IRPEF (codice tributo a debito 4730)

Acconto 20% su redditi tassazione separata (codice tributo a debito 4201)

Imposta sostitutiva incremento produttività (codice tributo a debito 1057)

Cedolare secca locazioni saldo (codice tributo a debito 1846)

Cedolare secca locazioni acconto (codice tributo a debito 1845)

3796

Addizionale regionale (codice tributo a debito 3803)

3797

Acconto addizionale comunale (codice tributo a debito 3845)

Saldo addizionale comunale (codice tributo a debito 3846)

ATTENZIONE

Si ricorda che la restituzione dei crediti 730 deve avvenire nel limite della capienza del monte ritenute disponibile nel mese.

Il sostituto d’imposta non può infatti rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati.

Nell’ipotesi in cui il monte ritenute disponibile nel mese risultasse insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito 730, gli importi residui andranno restituiti con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno.

ATTENZIONE

L’eventuale restituzione parziale del credito deve essere comunicata al contribuente, da parte del sostituto d’imposta, contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso. A tale riguardo, si ritiene che l’informazione in oggetto possa essere fornita sul LUL mediante specifica annotazione.

Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso integrale del credito 730, il sostituto d’imposta deve comunicare all’interessato gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella Certificazione Unica.

ATTENZIONE

Tali importi potranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi successiva o nella prima utilmente presentata, qualora nell’anno successivo ricorrano le condizioni di esonero.

Compilazione del Mod. F24

In sede di compilazione del Mod. F24:

  • il codice tributo 1631 è esposto nella sezione “Erario” indicando l’importo ad esso associato nella colonna “importi a credito compensati” e nel campo “anno di riferimento”, va evidenziato l’anno d’imposta cui si riferiscono le somme rimborsate;
  • il codice tributo 3796 è esposto nella sezione “Regioni” indicando l’importo ad esso associato nella colonna “importi a credito compensati” e contestualmente il codice regione desumibile dalla “Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome” pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Le somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale devono pertanto essere evidenziate nel Mod. F24 separatamente per Regione o Provincia Autonoma. Nel campo “anno di riferimento”, va evidenziato l’anno d’imposta cui si riferiscono le somme rimborsate;
  • il codice tributo 3797 è esposto nella sezione “IMU e altri tributi locali” indicando l’importo ad esso associato nella colonna “importi a credito compensati” e contestualmente il codice catastale identificativo del comune di riferimento desumibile dalla “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni” pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Le somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale devono pertanto essere evidenziate nel Mod. F24 separatamente per Comune. Nel campo “anno di riferimento”, va evidenziato l’anno d’imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.

Pluralità di contribuenti a credito

Nell’ipotesi in cui vi sia una pluralità di contribuenti risultanti a credito, il rimborso deve avvenire mensilmente in percentuale uguale per tutti gli assistiti.

Tale percentuale viene determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Relativamente alle ritenute da utilizzare ai fini del rimborso del credito, si precisa che

  • per importo globale delle ritenute si considera l’importo delle ritenute operate nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso;
  • in caso di rimborsi effettuati con cadenza mensile, gli stessi devono avvenire in percentuale uguale per tutti i percipienti, a prescindere dall’entità delle ritenute, relative al mese di effettuazione del rimborso, riferite al singolo dipendente.
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