COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI

29/01/2024

I datori di lavoro in base alla legge 68/99 hanno l’obbligo di riservare una quota delle assunzioni ai disabili, in particolare:

•         se l’azienda occupa oltre 50 dipendenti, la quota di riserva deve essere pari al 7% dei lavoratori occupati;

•         se si occupano da 36 a 50 dipendenti, la quota è pari a 2 lavoratori disabili;

•         da 15 a 35 dipendenti, la quota scende ad 1 lavoratore disabile.

L’obbligo di assunzione di personale disabile scatta al momento dell’assunzione della nuova forza lavoro che porta il computo dei dipendenti rispettivamente a 15 unità, 36 unità o 51 unità: il datore ha un tempo limite di 60 giorni per ottemperare all’obbligo.

Ma come si ottiene esattamente la soglia occupazionale? In linea generale sono computati nel calcolo tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato ed i dipendenti assunti come sportivi professionisti; i lavoratori part-time sono computati per l’orario effettivamente svolto, rapportato alle ore ordinarie svolte in azienda (pertanto il calcolo aritmetico è effettuato sommando le ore di tutti i contratti part-time e rapportando la somma ottenuta al totale delle ore prestate a tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore al 50%. Ad esempio: 3 contratti part-time, uno 20 ore, uno 24 ore ed uno 30 ore: 20+24+30= 74/40 (orario normale dei tempi pieni) = 1,85. Ciò significa che nell’esempio esposto 3 part-time saranno computati come 2).

La quota di riserva viene calcolata in virtù del numero di dipendenti occupati nell’azienda ma non si calcolano nella base di computo i lavoratori:

•         assunti a norma della stessa legge 68/1999;

•         a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi;

•         a tempo determinato assunti per ragioni sostitutive;

•         soci di cooperative di produzione e lavoro;

•         dirigenti;

•         assunti con contratti di inserimento;

•         assunti con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;

•         assunti per attività da svolgersi esclusivamente all’estero, per la durata di tale attività;

•         a domicilio;

•         apprendisti (DLgs. 81/2015, art. 47, comma 3);

•         socialmente utili assunti ai sensi del DLgs. 81/2000, art. 7;

•        del personale viaggiante e navigante nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, personale di cantiere e addetti al trasporto nel settore edile, personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto nel settore degli impianti a fune;

•         divenuti inabili dopo l’assunzione, ovvero per infortuni sul lavoro o malattia professionale che subiscano una menomazione inferiore al 60%.

I lavoratori part time si computano in proporzione all’orario effettivamente svolto.

I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti sono peraltro tenuti ad assumere i soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (ovvero orfani e coniugi superstiti dei ceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati L. 763/81) nelle seguenti misure:

  • 1 unità per i datori che occupano da 51 a 150 dipendenti;
  • 1% dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti.

Al raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti (calcolati secondo i criteri sopra esposti) sorge l’obbligo per tutti i datori di lavoro pubblici e privati di trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite modalità esclusivamente telematiche, un Prospetto Informativo riferito alla loro situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, nonché i posti di lavoro con relative mansioni disponibili. L’invio può avvenire direttamente da parte del datore di lavoro oppure per tramite di un intermediario abilitato, quale ad esempio un Consulente del Lavoro o altro professionista. Lla situazione occupazionale trasmessa dovrà riferirsi al 31 dicembre dell’anno precedente e che non sarà necessario inviare un nuovo Prospetto se, rispetto all’ultimo invio, non vi sono stati cambiamenti tali da modificare l’obbligo di legge oppure incidere sul computo della quota di riserva.

La sanzione che il datore di lavoro dovrà pagare per il ritardato o mancato invio del Prospetto Informativo sarà di 702,43 euro più la maggiorazione di 34,02 euro per ogni ulteriore giorno di ritardo.

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