Quando si parla di autoliquidazione INAIL ci sono due scadenze fondamentali da tenere in considerazione.
La prima è il 16 febbraio, ed entro tale scadenza del 2024 occorre:
• calcolare il conguaglio del premio dovuto per il 2023;
• calcolare il premio anticipato per il corrente anno 2024;
• presentare eventuale domanda di riduzione motivata del presunto qualora il datore di lavoro presuma di erogare nell’anno 2024 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2024);
• determinare il premio di autoliquidazione calcolato come somma algebrica delle somme scaturite dall’autoliquidazione delle singole posizioni assicurative;
• pagare il premio di autoliquidazione tramite F24 (in un’unica soluzione oppure la prima rata).
La seconda è il 29 febbraio, data in cui il datore di lavoro deve invece presentare, per via telematica, la dichiarazione delle retribuzioni, le eventuali riduzioni spettanti e comunicare la scelta di versare in un’unica soluzione o in quattro rate.
In particolare tramite la dichiarazione il datore di lavoro andrà ad attestare per ciascuna posizione assicurativa le retribuzioni percepite nel 2023 dai soggetti assicurati per ciascuna voce di rischio. Sullo stesso valore (salvo dichiarazione di riduzione del presunto) sarà da calcolare la rata di anticipo 2024.
Talvolta le retribuzioni potrebbero essere soggette a sconto, di seguito riepiloghiamo le principali riduzioni:
• Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo
• Riduzione per le imprese artigiane
• Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012
Come anticipato, il valore risultante dalla somma algebrica sarà da versare in un’unica soluzione al 16 febbraio oppure in quattro rate trimestrali (ognuna pari al 25% del premio dovuto) maggiorate da interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di stato.
Rate | Data pagamento | Coefficiente interessi |
1° | 16 febbraio 2024 | 0 |
2° | 16 maggio 2024 | 0,00927123 |
3° | 20 agosto 2024 | 0,01874849 |
4° | 18 novembre 2024 | 0,02822575 |
Qualora dal saldo finale dell’autoliquidazione risulti un credito , quest’ultimo
deve essere utilizzato, in tutto o in parte, per compensare eventuali debiti
pregressi per premi INAIL, purché non iscritti a ruolo esattoriale. Il datore
di lavoro deve verificare presso la sede INAIL l’effettiva sussistenza del
credito
La violazione dell’obbligo di comunicazione all’INAIL nei termini previsti dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa di 770,00 euro (misura ridotta: 250,00 euro; misura minima: 125,00 euro), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Nel caso in cui la mancata comunicazione all’INAIL abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili.