Assegno Unico Universale (AUU): ulteriori chiarimenti INPS

22/04/2022
Assegno Unico Universale

Con messaggio 20/04/2022, n. 1714 INPS è nuovamente intervenuto per fornire alcune precisazioni operative riguardo al riconoscimento dell’AUU in merito a: Assegno Unico Universale

Maggiorazione per genitori percettori di reddito

Al riguardo, l’Istituto chiarisce che ai fini del suo riconoscimento rilevano i redditi:

  • da lavoro dipendente o assimilati. Sono da ricomprendere anche gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL;
  • da pensione;
  • da lavoro autonomo o d’impresa;
  • del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia;

purché posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

Maggiorazioni in caso di nuclei numerosi

Con riferimento alla prevista maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo, è precisato che qualora nello stesso nucleo siano presenti figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli.
La maggiorazione, in questo caso, spetterà, nella misura del 100%, al genitore, madre o padre, di tutti i figli dichiarati nel nucleo.

Assegno Unico a genitori separati

I genitori separati possono scegliere se l’importo spettante venga erogato in misura pari tra di loro o solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

Al contrario, l’Assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se:

  • da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo;
  • il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

Figli maggiorenni

L’INPS specifica che se il figlio maggiorenne fino ai 21 anni è:

  • convivente con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare in cui convive, a prescindere dal carico fiscale (nell’anno di riferimento della domanda non deve possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a €. 8.000);
  • non convivente, può comunque fare parte del nucleo se di età inferiore a 26 anni, essere a carico dei genitori ai fini IRPEF se non coniugato o a sua volta genitore.

Nel caso in cui il figlio raggiunga la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda di AUU, lo stesso potrà:

  • presentare domanda per conto proprio;
  • rimanere all’interno della “scheda” del genitore, il quale dovrà integrare le dichiarazioni precedentemente fatte con riguardo alle condizioni di spettanza.

Assegno Unico Universale

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