Con circolare n. 108 del 14 novembre 2018 l’INPS ha riepilogato l’assetto normativo e contributivo relativo alle diverse tipologie di contratto di apprendistato.
L’istituto fornisce un quadro riassuntivo, per ogni tipologia di apprendistato prevista dalla normativa in vigore:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore – 1° tipo; - apprendistato professionalizzante – 2° tipo;
- apprendistato di alta formazione e ricerca- 3° tipo;
- apprendistato per i beneficiari di mobilità ordinaria e disoccupazione
In particolare, l’Istituto riepiloga i requisiti di accesso nonché l’assetto del regime contributivo e delle relative misure agevolative, al fine di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi.
Tra le varie indicazioni, l’istituto corregge due posizioni precedentemente assunte:
Per ciò che riguarda l’apprendistato di 1° tipo, l’istituto riconosce la differenza della dimensione occupazionale al fine dell’applicazione delle aliquote contributive. In particolar modo, viene stabilito che se il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze fino a nove addetti, alla nuova assunzione in apprendistato applicherà le aliquote contributive ridotte e crescenti in relazione al periodo in apprendistato (1,5% per il primo anno, 3% per il secondo anno e, in questo caso, il 5% per il terzo anno);
Con riguardo ai lavoratori in mobilità, nonché ai percettori di disoccupazione, per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2017, in continuità con l’abrogato regime previsto dal D.lgs. n. 161/2011, il regime contributivo applicabile alle predette fattispecie è il medesimo per le assunzione di apprendistato professionalizzante fatte salve deroghe espresse.
Per maggiori informazioni, contattaci!