E’ stata pubblicata la legge 21/05/2021, n. 69 che ha convertito con modificazioni il “Decreto Sostegni ” e le cui misure necessitano di coordinamento con quanto adottato nell’ambito del decreto legge “Sostegni-bis” di prossima pubblicazione.
Di seguito la sintesi dei provvedimenti in materia di lavoro e previdenza.
Tirocini di formazione e orientamento – Esenzione imposta di bollo (art. 10-bis)
Per il 2021 le convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento sono esenti dall’imposta di bollo.
Lavoratori fragili (art. 15)
Fino al 30 giugno 2021 sono prorogate le tutele a favore dei lavoratori fragili riconoscendole con effetto retroattivo dal 16 ottobre 2020; sono “fragili”:
a) “lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104“;
b) “lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita“.
Laddove la loro prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile è prevista, dal 1 marzo 2021 fino al 30 giugno 2021:
• l’equiparazione: la possibilità di assentarsi dal lavoro e percepire un’indennità equiparata a quella prevista per le assenze dal lavoro in caso di ricovero ospedaliero pari ad una percentuale della retribuzione media giornaliera;
• la non computabilità ai fini del comporto: “i periodi di assenza dal servizio (…) non sono computabili ai fini del periodo di comporto”;
• la non rilevanza di tali assenze per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento.
NASpI (art. 16)
Per i trattamenti concessi dal 23 marzo 2021 fino al 31 dicembre 2021 non è richiesto il requisito dei 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 17)
È confermata la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato.
Per tutto il 2021 i contratti a termine possono essere rinnovati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.
Il rinnovo o la proroga in deroga può essere stipulato una sola volta, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti prima del 23 marzo 2021.
Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura (art. 19)
Si modifica il primo comma dell’articolo 16-bis del decreto legge n. 137/2020, disponendo l’estensione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021.