CALCOLO DELL’ASSEGNO UNICO
La legge delega traccia la cornice entro la quale il Governo dovrà muoversi per la determinazione dell’ammontare dell’assegno. In primo luogo viene stabilito che il beneficio è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l’ISEE o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.
L’importo base in tal modo definito è soggetto a maggiorazioni in caso di figli successivi al secondo, nonché per le madri con meno di 21 anni.
Indicazioni più dettagliate vengono fornite per la determinazione dell’assegno a favore dei figli disabili.
La maggiorazione dell’assegno dovrà essere prevista secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a 21 anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.
Ai figli disabili di età pari o superiore a 21, ancora a carico, non spetta invece alcuna maggiorazione.
MODALITÀ DI CORRESPONSIONE E PRESTAZIONI COMPATIBILI
L’assegno è liquidato come credito d’imposta, ovvero come erogazione mensile di una somma in denaro.
Se il nucleo familiare è titolare di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, l’assegno è corrisposto congiuntamente e secondo le modalità di erogazione del beneficio economico relativo al medesimo reddito (o pensione). La percezione dell’assegno è quindi pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza tuttavia, ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo, si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del RdC attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.
L’assegno è compatibile anche con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
L’importo percepito a titolo di assegno unico e universale non viene computato come reddito ai fini della richiesta e delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità.
Le borse di lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno e per il calcolo dello stesso.