Coronavirus: Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137

30/10/2020

Decreto Ristori
– Ulteriori misure d’urgenza
– Principali novità in materia di lavoro e previdenza

Dal 29 ottobre 2020 entrano in vigore le “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”  approvate dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre  2020.

Di seguito alcuni tra i principali aspetti previsti in materia di lavoro e previdenza che possono interessare i datori di lavoro privati.

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga – Art. 12

Proroga per un massimo di 6 settimane complessive collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di 6 (sei) settimane.

Le complessive 6 settimane

  • devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati che sono collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dalla nuova disposizione, con la conseguente diminuzione del numero di settimane che possono essere richieste;
  • sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ultimo periodo di 9 (nove) settimane di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legge n. 104/2020 [1];
  • sono soggette al  pagamento di un contributo addizionale  determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2020.

Il contributo addizionale 

non è dovuto:

  • dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
  • da coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

è pari al:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Le domande all’INPS
Per poter accedere alle ulteriori 6 settimane, va presentata la domanda con l’autocertificazione della sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, l’Istituto applicherà l’aliquota più alta pari al 18%.
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione in esame, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo (30 novembre 2020) a quello di entrata in vigore del presente decreto legge (29 ottobre 2020).

Pagamento diretto da parte dell’INPS
In tale caso vanno inviati all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (29 ottobre 2020), se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

E’ fissata al 31 ottobre 2020, la scadenza dei termini di invio delle  domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di  trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020.

Disposizioni in materia di licenziamento
– Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo – Art. 12 commi  9-10

Il provvedimento proroga  il blocco dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo 
Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso:

  • l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;
  • il recesso per il datore di lavoro dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

Il blocco non si applica in caso di:

  • cambio appalto in cui il personale interessato dal recesso sia riassunto dall’appaltatore subentrante in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, dal CCNL o dal contratto di appalto;
  • accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale con riconoscimento dell’Indennità Naspi;
  • licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della stessa senza continuazione dell’attività, sempre che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di Cassa integrazione – Art. 12 commi 14-16

Esonero per un massimo di 4 (quattro) settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.
I datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che:

  • non richiedono i trattamenti di integrazione Covid e che abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, dei  trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (IVS), potranno beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite a giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile;
  • hanno richiesto l’esonero ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n.104/2020 possono rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale del nuovo decreto.

Sospensione  dei versamenti dei contributi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei  settori economici  interessati  dalle nuove misure restrittive – Art. 13

E’ prevista la sospensione dei versamenti dei contributi e premi  dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive previste dal DPCM 24 ottobre 2020 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco allegati al decreto stesso, con versamento in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo – Art. 15

E’ prevista una indennità di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura – Art. 16

Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura comprese  le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali  e  assistenziali,  con  esclusione  dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:

  • interessa  la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre  2020 da versare entro il 16 dicembre 2020;
  • è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di  altre agevolazioni o riduzioni  delle  aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero;
  • spetta agli  imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e  ai  coloni  con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020;
  • è riconosciuto sui versamenti che i datori di  lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare  entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di  novembre 2020.

Iscritti alla «Gestione  dei  contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni»
L’esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi  dovuti all’INAIL.

Lavoro Agile  Scuola e misure per i figli – Art. 22

Il genitore potrà accedere allo smart working se il figlio è:

  • minore di 16 anni (in precedenza 14);
  • e se posto in quarantena a seguito di un contagio da Covid e anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente:

  • alla durata di quarantena del figlio;
  • nel  caso  in  cui  sia  stata  disposta la sospensione  dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
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