Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 52 del 15 giugno 2020, ha approvato un D.L. che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale:
in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane, possano fruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di 18 settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
Inoltre, il Decreto dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’Amministrazione competente.
Infine, sono stati prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’articolo 103, D.L. 34/2020, e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande di Reddito di emergenza.