Approfondimenti DL 19/05/2020, N. 34 – decreto “RILANCIO”- di ordine lavoristico
Gli articoli 68 e 70 contengono (per i medesimi beneficiari) l’attesa estensione temporale degli ammortizzatori sociali emergenziali già previsti dalla legge 27/2020, per una durata massima di 18 settimane; in particolare l’art.68 disciplina il trattamento ordinario ( CIG. O con causale “emergenza COVID)” e l’assegno ordinario (garantito dal FIS) mentre l’art 70 estende la possibilità di ricorso alla cassa in deroga.
In
tutte le tre tipologie di ammortizzatori, alle 9 settimane già previste
( dagli articoli 19 e e 22 della legge 27/2020 ) se ne aggiungono
ulteriori
5: nel caso di cui all’articolo 68 l’ulteriore periodo di 5 settimane
spetta per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del
periodo già concesso (9 settimane): in particolare le 14 settimane
-ricorrendone le condizioni- sono fruibili dal 23
febbraio al 31 agosto 2020, mentre le restanti 4 saranno fruibili dal 1
settembre al 31 ottobre 2020.
Nell’articolo 70, invece (cassa in deroga) le ulteriori 5
settimane spettano ai datori “ai quali sia stato interamente già
autorizzato un periodo di 9 settimane”. Come per Cassa integrazione
COVID e Assegno ordinario (FIS) sono poi previste le ulteriori
4 settimane nel periodo 1 settembre-31 ottobre 2020.
Il
limite della duplice articolazione generale (5 più 4 settimane),
generalmente previsto, non si applica alle aziende del settore turismo,
fiere
, congressi e spettacolo le quali potranno utilizzare le ultime 4
settimane anche prima del 1 settembre 2020.
E’ stato reintrodotto dall’articolo 68 (per cassa integrazione ordinaria
Covid e FIS) l’obbligo di svolgere la procedura di informazione, la
consultazione e l’esame congiunto, con le OO.SS., anche in via
telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della
comunicazione preventiva.
L’articolo 69
incrementa da 9 a 14 le settimane di cassa integrazione guadagni
ordinaria al massimo fruibili
dalle aziende già in cassa integrazione straordinaria (sempre per il
periodo 23 febbraio-31 agosto 2020); l’incremento è però condizionato
anche in questo caso e spetta solo quando tali aziende abbiano
interamente già fruito del periodo originariamente concesso.
Analogamente a quanto sopra illustrato anche in questa fattispecie è
riconosciuto l’ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane
fruibili dal 1 settembre al 31 ottobre 2020.
L’articolo 71
introduce inoltre una grande novità relativa alla cassa in deroga,
prevedendo (per i periodi successivi alle prime 9
settimane*-riconosciuti dalle Regioni-) che i trattamenti
di integrazione salariale siano concessi dall’INPS. (* 13 per la
Regione Emilia Romagna ). Per il datore di lavoro che si avvale del
pagamento diretto è previsto un anticipo nella misura del 40% (novità
per le sole domande presentate a partire dal trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
disposizione).
L’Inps, con messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020, ha illustrato le nuove semplificazioni procedurali, per le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, introdotte a beneficio delle aziende, degli intermediari e degli operatori Inps.