Decreto fiscale e appalti: il versamento delle ritenute è a carico dei committenti

04/11/2019
versamento ritenute appalti

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il decreto legge 124/2019 contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Particolare importanza riveste l’art. 4, riguardante “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.

In virtù della suddetta disposizione normativa, i soggetti (committenti), che affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa, sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973, 50, c. 4, del D.Lgs. 446/1997 e 1, c. 5, del D.Lgs. 360/1998, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

L’obbligo è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

L’importo corrispondente all’ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso di cui all’art. 18, c. 1, D.Lgs. 241/1997 (entro il 16 del mese di scadenza) su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici; per semplificare, da qui in poi, indicheremo detto termine di gg. 5 di anticipo come “data di cui al c. 3”.

Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all’effettuazione del versamento, lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il termine previsto dal citato articolo 18 e con le modalità previste dall’art. 19, D.Lgs. 241/1997, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

Entro la data di cui al c. 3, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice (c. 5):

  1. Un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
  2. Tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti;
  3. I dati identificativi del bonifico effettuato.

Nel caso in cui alla data di cui al comma 3 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria, quest’ultima può allegare alla comunicazione inviata al committente la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all’esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione, laddove entro la data di cui al comma 3 non abbiano provveduto all’esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta di compensazione e non abbiano trasmesso allo stesso i dati di cui al comma 5.

I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti entro la data di cui al comma 3 e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti di cui al comma 3 o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 comunicando al committente tale opzione entro la data di cui al c. 3 e allegando una certificazione dei seguenti requisiti, che dovranno risultare vigenti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 3:

a) risultino in attività da almeno cinque anni, ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

L’efficacia di queste disposizioni sono subordinate al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. 

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