Nella lettera di contestazione disciplinare, il datore di lavoro deve garantire il diritto del lavoratore ad essere sentito a difesa entro un termine non inferiore a 5 giorni.
Il dipendente è libero di esercitare la propria difesa nella forma che ritiene più opportuna, oralmente o per iscritto. Inoltre, nella fase istruttoria del provvedimento, è ammessa l’assistenza di un rappresentante sindacale.
Resta esclusa, invece, la possibilità di ricorrere a consulenti ed esperti in materie giuslavoristiche, nonché ad avvocati.
Al contrario, allorché, esaurito l’iter disciplinare, venga applicata una sanzione, il lavoratore può farsi rappresentare da una persona anche al di fuori della struttura associativa, chiedendo la costituzione, per il tramite dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato. Attivando, in tal modo, una procedura attraverso una struttura pubblica, infatti, viene meno quell’interesse specifico tendente a privilegiare il sindacato.
Una puntualizzazione, infine, sulla fase del contraddittorio: il datore di lavoro non è assolutamente tenuto, in questa fase, a fornire al lavoratore gli elementi sui quali si basa la contestazione disciplinare.
Ciò accadrà qualora, dopo l’adozione del provvedimento, il lavoratore, ritenendo ingiusta la sanzione applicata, ricorra in giudizio o venga costituito, in base alla propria richiesta, il collegio di conciliazione ed arbitrato.
Durante il momento fondamentale della verbalizzazione dell’incontro, infine, senza alcuna anticipazione circa le decisioni ed i comportamenti futuri, è opportuno che vengano, anche in maniera stringata seppur esaustiva, riportate le posizioni espresse dalle parti (in special modo quelle del lavoratore), possibilmente facendo riferimento, in presenza di posizioni esplicitate per iscritto, alla documentazione allegata al verbale stesso.