Con Decreto Direttoriale 28/12/2018, n. 581 l’ANPAL ha prorogato la misura dell’incentivo occupazione NEET – Not Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione – per tutte le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31/12/2019, nei limiti delle disponibilità finanziarie e fruizione del beneficio, a pena di decadenza, entro il 28/02/2021.
Il Decreto non varia l’operatività già descritta per il 2018, perciò sono da ritenere ancora pienamente valide le disposizioni INPS al riguardo, contenute nella circolare 19/03/2018, n. 48 e della quale, a seguire, forniamo sintesi.
DESTINATARI DELL’INCENTIVO sono i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani profilati in Garanzia Giovani.
SOGGETTI PROFILATI IN GARANZIA GIOVANI sono giovani disoccupati con età compresa tra i 16 e i 29 anni – intesi come 29 anni e 364 gg.-
Per i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni va verificato l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione (frequentazione di almeno 10 anni di scuola).
TIPOLOGIE CONTRATTUALI portatrici dell’agevolazione:
- contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; NON sono validi i contratti avviati a termine e poi trasformati a tempo indeterminato;
- contratto di apprendistato professionalizzante.
ENTITA’ DELL’INCENTIVO
E’ pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e di altra contribuzione “minore”, per 12 mesi, a partire dalla data di assunzione, con un tetto fissato a €. 8.060,00, riparametrato ed applicato su base mensile.
PROCEDURA PER POTERNE FRUIRE
- il datore di lavoro interessato deve presentare istanza preliminare telematica all’INPS, avvalendosi del modulo di domanda “NEET” nell’applicazione “DiresCO”;
- l’INPS consulta gli archivi informatici ANPAL per verificare la posizione del lavoratore in relazione al “programma Garanzia Giovani 2019”, determina l’importo del beneficio spettante, accerta la disponibilità delle risorse e comunica il buon esito della pratica con l’importo dell’agevolazione che si intende prenotata; qualora l’istanza non venga accolta per carenza di fondi, la stessa resta valida per gg. 30, conservando la priorità acquisita con la data di prenotazione: trascorso tale periodo senza una soluzione positiva, la domanda perde efficacia;
- se l’istanza è accolta, entro i successivi gg. 10 di calendario, il datore di lavoro deve comunicare, a pena di decadenza dell’incentivo, l’avvenuta assunzione con conferma della prenotazione;
- l’erogazione del beneficio avviene attraverso il sistema del conguaglio relativo alle denunce contributive (UniEmens, ListaPosPA o DMAG).