NOVITA’ SUI CONGEDI PARENTALI: DOVE SIAMO RIMASTI? Facciamo insieme il punto della situazione

11/10/2023

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, concesso ai lavoratori e alle lavoratrici per prendersi cura del proprio figlio. Durante tale periodo di assenza dal lavoro, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono un’indennità economica sostitutiva del reddito.

Il congedo parentale spetta ai genitori (anche contemporaneamente), che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino (o entro i primi 12 anni dall’ingresso del bambino nella famiglia in caso di adozione/affidamento, ma entro il compimento della maggiore età) per un periodo complessivo non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

Nell’ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto ad astenersi dal lavoro spetta in maniera continuativa o frazionata (con possibilità anche di fruizione ad ore):

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo di massimo 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.

I mesi complessivamente indennizzati sono nove di cui:

  • tre mesi alla madre non trasferibili all’altro genitore
  • tre mesi al padre non trasferibili all’altro genitore
  • tre mesi ad entrambi i genitori da utilizzare in alternativa tra loro.

La legge di Bilancio 2023 (decreto legge 29 dicembre 2022 n.197), ha introdotto novità rivolte ai lavoratori con figli che terminano il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2022, innalzando dal 30% all’80% l’indennità del congedo parentale per una mensilità, da fruire entro il 6° anno del figlio (naturale/adottivo/in affido). Il mese indennizzato all’80% è solo uno per entrambi i genitori e può essere usato solo da uno o diviso tra gli stessi, non escludendo che possa essere fruito nello stesso giorno per lo stesso figlio. Attenzione, non viene aggiunto un ulteriore mese di congedo parentale, ma viene disposto l’aumento della sola indennità economica per una mensilità.

I mesi successivi al primo sono indennizzati al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, nei limiti individuali e di entrambi i genitori, nonché nei termini temporali entro cui è possibile fruire del congedo stesso.

Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata in modalità telematica, tramite sito INPS o patronato, prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro.

Il congedo parentale spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata come collaboratori e categorie assimilate, purché non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, entro i 12 anni di vita del minore (o dall’ingresso in famiglia in caso di affidamento/adozione), con un rapporto di lavoro in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo.

L’INPS richiede inoltre che sussista il requisito di almeno un mese di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di congedo parentale indennizzabile.

Relativamente ai complessivi nove mesi indennizzati (per ciascun figlio in caso di parto plurimo) valgono le stesse regole dei lavoratori dipendenti relativamente ai limiti individuali e complessivi. Il congedo parentale può essere fruito continuativamente o in modalità frazionata a giorni, ma non in modalità oraria, ed il pagamento dell’indennità è effettuato direttamente dall’INPS.

L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.

La domanda va inoltrata telematicamente prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, l’istituto provvede al pagamento dei soli giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Il congedo parentale spetta anche ai lavoratori e alle lavoratrici autonome a condizione che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Ai genitori lavoratori autonomi spetta per un massimo di tre mesi ciascuno per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di affidamento/adozione).

L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.

La domanda va inoltrata telematicamente prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto, diversamente saranno indennizzati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Un piccolo accenno anche al congedo di paternità

Il congedo di paternità è una assenza obbligatoria di 10 giorni di cui devono godere i padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche in caso di adozione e affidamento. Sono attualmente esclusi i padri lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata.

Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (anche non continuativi ma non è possibile il godimento ad ore), nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia in caso di affidamento/adozione) quindi anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni (qualora voglia utilizzare il congedo in occasione della nascita dovrà comunicarlo al datore di lavoro facendo riferimento alla data presunta del parto).  

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