ESONERO CONTRIBUTIVO IVS L.197/2022

27/07/2023

Per effetto della recente pubblicazione del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) a partire dalla busta paga del mese di luglio entreranno in vigore nuovi provvedimenti in materia di cuneo fiscale.

L’esonero contributivo del 2-3%, che era stato introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2023 in favore di tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati (ad esclusione dei lavoratori domestici), vede aumentare le sue percentuali di quattro punti percentuali.  

Effetti sulla Retribuzione ordinaria

Nello specifico, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo è riconosciuto nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra 1923 euro e non ecceda i 2.692 euro, e nella misura di 7 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

Effetti sulla Tredicesima mensilità

Occorre ricordare però che tali aumenti non hanno effetto sul singolo rateo di tredicesima mensilità, sul quale si continuerà ad applicare la vecchia percentuale del 2-3%.

Qualora la tredicesima mensilità sia erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, l’esonero troverà applicazione nelle seguenti misure:

–    di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;

–    di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

Invece, qualora la tredicesima venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima nelle seguenti misure:

–    2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);

–    3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

Effetti sui lavoratori che scontano aliquote ridotte

L’applicazione dell’esonero contributivo è possibile entro il limite dell’aliquota IVS conto dipendente. Particolare attenzione a questa casistica deve essere prestata per esempio nel caso di apprendisti, e di lavoratrici madri a cui spetta anche l’agevolazione contributiva del 50% dei contributi carico dipendenti.

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