Il CCNL dei dipendenti delle case di cura private personale non medico – AIOP e ARIS stabilisce un premio di incentivazione per il personale che ha potuto vantare un numero ridotto di assenze nel periodo 1 Luglio – 30 Giugno.
L’articolo di riferimento è il 65 del CCNL 8 ottobre 2020, che prevede un premio di 450€ annue lorde, da erogarsi in unica soluzione insieme alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno.
Vediamo insieme in che modo viene calcolato.
Premio pieno: compete per intero se, nell’arco dell’anno che va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza
Premio ridotto: il premio in misura piena si riduce di 15€ giornaliere per ogni giorno di assenza
Premio maggiorato: per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a 267 giorni di presenza, oltre al premio pieno, verrà corrisposta un’ulteriore quota aggiuntiva pari a 15€ per giorno.
Ma quali sono le assenze che NON incidono nella decurtazione del premio? permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L. 104/1992, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital e infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall’INAIL.
La settimana viene sempre considerata composta da sei giornate lavorative ai fini del computo delle presenze e delle assenze.
Il premio di incentivazione ex art.65 è applicabile a tutti i lavoratori appartenenti alle categorie e qualifiche professionali che operano nelle strutture sanitarie ospedaliere AIOP e ARIS; e ai Centri di Riabilitazione che adottano il CCNL per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private.