Con circ. 19/09/2022, n. 102, INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’esonero di cui trattasi, introdotto in via sperimentale per l’anno 2022. congedo di maternità
L’esonero, che non costituisce aiuto di Stato:
- è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice e pertanto l’aliquota IVS si riduce al 4,595%;
- per retribuzioni mensili non superiori a euro 2.692,00=, è cumulabile con l’ulteriore esonero dello 0,8% che, dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, è incrementato al 2%; in tale specifica circostanza, la trattenuta previdenziale a carico della lavoratrice si riduce pertanto allo 2,595%;
- ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro.
Spetta se la lavoratrice dipendente rientra al lavoro entro il 31 dicembre 2022 dopo
- il congedo obbligatorio di maternità
ma anche dopo
- il congedo parentale
- l’interdizione post partum di cui all’art. 17 del D.Lgs. 151/2011.
Si applica alle sole dipendenti del settore privato con rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia: a tempo indeterminato o determinato; full-time o part-time; di apprendistato; domestico; intermittente; instaurati in attuazione del vincolo associativo; alle assunzioni a scopo di somministrazione.