Enti e lavoro sportivo e esonero contributivo per le agenzie di viaggi

15/07/2022
esonero contributivo

Governo: Enti sportivi professionistici e lavoro sportivo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 87 del 7 luglio2022, ha approvato, come esame preliminare, lo Schema di Decreto Legislativo “correttivo” al lavoro sportivo contenente misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali), per le prestazioni professionali, al fine di rendere l’impatto della riforma del 2021 più sostenibile per associazioni e società dilettantistiche.

Di seguito le novità:

  • Possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche le cooperative e gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche
  • Ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche
  • Si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive
  • Precisati, nell’area del dilettantismo, i presupposti per l’instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa
  • Digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
  • Definita la figura del volontario sportivo
  • Consentita la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni
  • Agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell’area del dilettantismo
  • Anticipata l’abolizione del vincolo sportivo, nell’area del dilettantismo.

INPS: esonero contributivo per i datori di lavoro del settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator

L’INPS, con il messaggio 06/07/2022, n. 2712, informa che la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione.

In considerazione di ciò, l’Inps fornisce le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti da codice ATECO appartenente alla divisione 79.

Pertanto, ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in trattazione, ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della previsione normativa in oggetto è stato attribuito da parte dell’Istituto, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.

L’agevolazione consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL,

in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, di cui è parte il datore di lavoro operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

Da ultimo, si precisa che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.

Condividi questo articolo
Taggato con: , , , , , , ,