Indennità una-tantum per i lavoratori dipendenti ed altre categorie

27/05/2022
Indennità una-tantum

Il Decreto Legge 17/05/2022, N. 50 – cosiddetto decreto “AIUTI” – prevede una indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (art. 31) e per pensionati ed altre categorie (art. 32). Queste sono le caratteristiche/condizioni per l’erogazione dell’indennità:

LAVORATORI DIPENDENTI (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico)

  • con una retribuzione mensile imponibile, ai fini previdenziali, non superiore a 2.692 euro,  e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali, per almeno una mensilità,
  • non titolari di un trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione,
  • non beneficiari del reddito di cittadinanza,
  • l’indennità una tantum è di importo pari a 200 euro,
  • l’indennità è riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro,
  • l’erogazione dell’indennità verrà effettuata nella retribuzione del mese di luglio 2022,
  • nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia UNIEMENS, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS,
  • l’indennità spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro,
  • l’indennità non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile,
  • l’indennità non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali,
  • il lavoratore deve dichiarare di non essere titolare delle prestazioni indicate ai punti 2 e 3 (pensione e RdC),

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 409 c.p.c.) i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata, possono richiedere all’INPS, a domanda, una indennità una tantum pari a 200 euro. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

LAVORATORI DOMESTICI

I lavoratori domestici, per ricevere l’indennità una tantum pari a 200 euro, dovranno fare domanda direttamente all’INPS (anche tramite un Patronato). L’indennità verrà erogata nel mese di luglio 2022.

PERCETTORI DI NASPI

Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 la NASPI, è riconosciuta dall’Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

PERCETTORI DI DIS-COLL

Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 la DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi), è riconosciuta dall’Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

PERCETTORI DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, è riconosciuta dall’INPS una indennità una tantum pari a 200 euro.

LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT

Ai lavoratori che nel 2021 sono stati beneficiari delle indennità previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021, e dall’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021, l’INPS erogherà automaticamente un’indennità una tantum pari a 200 euro.

LAVORATORI STAGIONALI

Ai lavoratori stagionali a tempo determinato, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, verrà erogata dall’INPS, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

LAVORATORI INTERMITTENTI (A CHIAMATA)

Ai lavoratori intermittenti, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, verrà erogata dall’INPS, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, verra erogata dall’INPS, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile), l’INPS erogherà, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti
deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.

INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO

Agli incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo n. 114/1998), con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime
attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata, l’INPS erogherà, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro.

LAVORATORI AUTONOMI
Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro il 17 giugno 2022, saranno definiti i criteri e le modalita’ per la concessione dell’indennità una tantum ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito dell’indennità suindicate.

PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza è corrisposta d’ufficio, nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità suindicate.

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