Comunicazione preventiva lavoratori autonomi occasionali

11/03/2022
lavoratori autonomi occasionali

In sede di conversione del Decreto fiscale (DL n. 146/2021), è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso in cui si scelga di impiegare in azienda lavoratori autonomi occasionali. L’azienda committente dovrà inviare tale comunicazione, tramite e-mail, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, ossia quello del luogo dove la prestazione viene resa. In allegato le caselle di posta dedicate, riferite ai singoli Ispettorati Territoriali.

L’informativa dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • ammontare del compenso (qualora stabilito al momento dell’incarico);
  • data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi concluso il rapporto.

L’obbligo interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori e i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nell’art. 2222 c.c.

Sono esonerati dall’obbligo i seguenti soggetti:

  • gli enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale;
  • le aziende di vendita diretta a domicilio, che non sono tenute all’invio dei dati dell’incaricato alla vendita occasionale;
  • gli studi professionali;
  • le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
  • i partiti politici;
  • le organizzazioni culturali e religiose;
  • le Onlus.

Sono inoltre escluse da tale obbligo di informativa:

  • le prestazioni intellettuali rese da correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival, relatori in convegni e conferenze, redattori di articoli e testi;
  • le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo;
  • le prestazioni di lavoro autonomo svolte in favore delle ASD e SSD;
  • i rapporti con la PA;
  • i rapporti di lavoro domestico.
  • Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, o i dati indicati potranno essere modificati, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono essere considerati un’omissione della comunicazione.

Riguardo al regime sanzionatorio, la violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non si applica la procedura di diffida. Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

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