www.assegnounicoitalia.it è il nuovo sito informativo reso disponibile dall’INPS, completamente dedicato all’assegno unico e universale per figli a carico, nel quale sarà possibile reperire tutte le informazioni utili.
Oltre ad una apposita sezione dedicata alle FAQ viene chiarito:
- chi può fare domanda,
- chi sono i beneficiari,
- quanto spetta,
- quali voci della busta paga vengono sostituite dall’Assegno.
Si ricorda che coloro che presenteranno la domanda entro il 28 febbraio potranno ricevere l’assegno già a partire dalla seconda metà del mese di marzo.
Per le domande inoltrate entro il 30 giugno saranno riconosciuti gli arretrati a partire dal mese di marzo, mentre per quelle presentate dopo tale data, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda.
CU 2022: sintesi adempimenti e sanzioni
Entro il 16/03/2022 il sostituto di imposta è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, tramite la Certificazione Unica ordinaria, i dati relativi a:
- l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti a lavoratori dipendenti e assimilati e quelli relativi a lavoratori autonomi, provvigioni e redditi diversi;
- l’ammontare delle ritenute operate;
- l’importo degli eventuali contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti.
Entro la stessa scadenza del 16/03/2022, il sostituto d’imposta è tenuto inoltre a consegnare al soggetto sostituito la Certificazione Unica sintetica.
I suddetti adempimenti sono prorogati al 31/10/2022 con esclusivo riferimento ai redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730/2022).
Ambito applicativo
In generale, attraverso la CU/2022, il sostituto, oltre alle ritenute d’acconto operate ed alle detrazioni effettuate, attesta la corresponsione, nel 2021 delle seguenti tipologie di somme:
- i redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta, ad imposta sostitutiva, o esentati in Italia;
- i redditi da lavoro autonomo (compensi professionali, diritti d’autore, ecc.), provvigioni e redditi diversi;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, o per attività di vendita a domicilio;
- l’ammontare complessivo delle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti a ritenuta;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione di attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- i corrispettivi e i canoni relativi alle locazioni brevi, inferiori a gg. 30;
- i redditi che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi (redditi esenti);
- i compensi corrisposti alle persone fisiche che hanno optato per l’applicazione del regime agevolato dei “contribuenti minimi” o dei “contribuenti forfettari”, anche se non c’è stata applicazione di ritenute per effetto delle specifiche disposizioni di esonero;
- compensi per gratuito patrocinio liquidati agli avvocati e utilizzati in compensazione nel mod. F24, anche se non c’è stata applicazione di ritenute.
La CU non riguarda invece la certificazione:
- dei dividenti e dei proventi equiparati, delle relative ritenute o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante il mod. CUPE;
- dei capital gain, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, ma con un contenuto minimo obbligatorio (generalità/cf del contribuente; natura, oggetto, data dell’operazione; quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione; eventuali corrispettivi, differenziali e premi);
- degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, purché attesti l’ammontare delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti e delle ritenute operate.
La consegna della CU deve avvenire:
- in formato cartaceo;
- oppure in formato elettronico, a condizione che al contribuente sia garantita la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare (stampare) per i successivi adempimenti (sono escluse le certificazioni da rilasciare agli eredi o ai dipendenti cessati).
La sottoscrizione della CU può avvenire anche mediante sistemi di elaborazione automatica; in tale ipotesi, la firma autografa del dichiarante, o da chi ne ha la rappresentanza legale, può essere sostituita con la dicitura “il Legale Rappresentante Cognome/Nome”.
Sanzioni
- Per omessa, infedele o tardiva consegna al percipiente: sanzione amministrativa da €. 250 a €. 2.000;
- per omessa, tardiva o errata trasmissione telematica: €. 100 per ogni certificazione, con un massimo di €. 50.000 per sostituto; se la CU è correttamente trasmessa entro gg. 60 dalla scadenza (entro il 15/05/2022), la sanzione per ogni CU è ridotta a un terzo (€. 33,33) con un massimo di €. 20.000 per sostituto;
- nei casi di errata trasmissione nei termini (cioè avvenuta entro il 16/03/2022) la sanzione non si applica se la CU corretta, mediante la sostituzione o l’annullamento della precedente CU, viene trasmessa entro i gg. 5 successivi alla scadenza ordinaria (termine ultimo 21/03/2022);
- per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle CU non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 30/04/2022.