La nuova obbligazione è stata disposta dalla L. 215/2021 e grava esclusivamente sui soggetti IMPRENDITORI.
Con nota 11/01/2022, n. 29 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato istruzioni nel merito, precisando che queste valgono al momento, in attesa di aggiornare le procedure telematiche, fin qui utilizzate per il lavoro intermittente, in modo mirato per le prestazioni autonome occasionali.
Attualmente la comunicazione va dunque effettuata attraverso l’invio di una e-mail a specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun ITL; si ricorda che l’Ispettorato competente è quello riferito al luogo dove si svolge la prestazione; per BOLOGNA: ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it; deve contenere i seguenti dati minimi essenziali:
- Dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/PI):
- Dati del lavoratore autonomo occasionale (cognome/nome, data/luogo di nascita, residenza, CF);
- Sede della prestazione lavorativa;
- Sintetica descrizione dell’attività svolta;
- Ammontare del compenso;
- Data di avvio della P.O.;
- Arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (es.: 1 giorno, 1 settimana, 1 mese).
In assenza anche di un solo dato minimo, la comunicazione sarà considerata omessa.
SANZIONI
Per la mancata o ritardata comunicazione: sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.