L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 14/09/2021, n. 1363, in relazione alle modifiche introdotte in tema di contratti a termine dal D.L. n. 73/2021 all’art. 19 D.lgs. 81/2015, ha chiarito che il limite del 30 settembre 2022 si applica unicamente alla prima stipulazione del contratto a termine di durata superiore a 12 mesi.
In particolare, il suddetto termine va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
Al contrario, le proroghe ed i rinnovi non sono condizionati temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine (oltre i 12 mesi) in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva anche successivamente al 30 settembre 2022.
Per quanto riguarda il contenuto delle causali contrattuali, l’Ispettorato richiama l’attenzione sull’utilizzo di generici rinvii a vaghe esigenze produttive o organizzative, dovendo le causali in esame riferirsi ad esigenze specifiche e, quindi, idonee ad individuare ipotesi concrete, a giustificazione della predeterminazione della durata del contratto (clausola autosufficiente a consentire di individuarla e verificarne l’effettività dell’apposizione).
Ne deriva, pertanto, che le causali contrattuali potranno riguardare sia esigenze aziendali di natura oggettiva (specifiche esigenze produttive, organizzative, ecc..) sia di natura soggettiva (età dei lavoratori, status occupazionale, ecc..).